Pin It

Con la circolare n. 15 del 27 agosto 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l'abrogazione del Regio Decreto n. 2657/1923 non modifica in alcun modo la disciplina del lavoro intermittente. Una precisazione attesa soprattutto dal comparto turistico-ricettivo, dove questa tipologia di contratto è ampiamente utilizzato per rispondere alla natura stagionale delle attività. 

Perché serviva un chiarimento

La legge n. 56/2025 ha disposto l'abrogazione del Regio Decreto del 1923, richiamato dal D.M. 23 ottobre 2004 per l'individuazione delle attività stagionali. Questa modifica normativa ha suscitato incertezza tra imprese e operatori, che temevano la perdita della base legale per applicare i contratti intermittenti ad alcune tipologie di attività.

Cosa stabilisce la circolare del ministero

Stando al contenuto della circolare, il Ministero spiega innanzitutto che il rinvio contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 alla tabella del Regio Decreto va inteso come un rinvio "materiale". In pratica, quelle attività sono state assorbite direttamente nel decreto ministeriale e continuano quindi a valere anche se la norma originaria è stata abrogata. Viene inoltre ribadito che lo stesso Decreto Ministeriale resta pienamente applicabile in virtù del d.lgs. 81/2015, almeno fino a quando non saranno emanati nuovi decreti specifici.

Quindi, le attività stagionali indicate nella tabella restano un riferimento valido per la stipula dei contratti intermittenti e, di fatto, la disciplina non subisce alcuna modifica. Le imprese possono dunque continuare ad applicare le stesse regole già in vigore.

Il quadro normativo vigente

La circolare, dunque, conferma che rimane pienamente applicabile quanto già previsto dall'articolo 13 del d.lgs. 81/2015. In base a questa norma, il contratto intermittente può essere utilizzato in tre casi:

  • con lavoratori under 24, purché la prestazione sia svolta entro il 25esimo anno di età;
  • con lavoratori over 55;
  • a prescindere dall'età, nei casi individuati dai contratti collettivi o, in loro assenza, dalle attività indicate nel Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004 (che resta valido nonostante l'abrogazione del Regio Decreto del 1923).

In sostanza, la circolare ribadisce che il quadro normativo vigente non ha subito modifiche e che i criteri per ricorrere al lavoro intermittente restano quelli già conosciuti da imprese e operatori.

Per alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e in generale per tutte le strutture ricettive, il chiarimento del Ministero rappresenta una rassicurazione: il lavoro intermittente rimane infatti pienamente utilizzabile, i criteri di stagionalità sono confermati e non vi sono cambiamenti operativi rispetto al passato. Si tratta di un segnale di continuità normativa che offre alle imprese turistiche la certezza di poter gestire i picchi di attività con uno strumento contrattuale consolidato e riconosciuto.

Pin It

Resta Aggiornato

Inserisci la tua email per seguire gli aggiornamenti

Ultimi articoli:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.

Resta Aggiornato!

Inserisci la tua email per seguire gli aggiornamenti