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Il Bonus Turismo, introdotto nel 2023 con il Decreto Lavoro e confermato nella Legge di Bilancio 2024, è rivolto ai dipendenti di alberghi, ristoranti, stabilimenti termali e altri esercizi legati al turismo. Si tratta di un trattamento integrativo speciale che si applica dal 1° gennaio al 30 giugno 2024 e prevede un bonus pari al 15% delle retribuzioni lorde relative ai turni notturni e agli straordinari svolti nei giorni festivi.

L'agevolazione è destinata ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi quelli con contratto a tempo determinato e part-time, compresi quelli di somministrazione e apprendistato. L'unico requisito è che il reddito da lavoro dipendente percepito nell'anno precedente non superi i 40 mila euro.

In merito ai settori, la misura si applica ai dipendenti che lavorano in ambito turistico (settore viaggi, alberghiero, ristorazione e industria del tempo libero) e negli stabilimenti termali. Sono da ritenersi inclusi anche i settori della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. 

L'agevolazione sarà erogata su richiesta del dipendente e sarà riconosciuta dal sostituto d'imposta. L'importo aggiuntivo sarà visibile direttamente sulla busta paga dei lavoratori beneficiari. Il datore di lavoro, infatti, può erogare il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile (anche successivamente al 30 giugno 2024, ma entro le operazioni di conguaglio di fine anno). 

In pratica, per ottenere il bonus, il dipendente dovrà attestare di aver guadagnato un reddito da lavoro dipendente che rientri nella soglia prevista, attraverso un'autocertificazione. Il beneficio è calcolato sulla retribuzione lorda corrisposta per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi e/o per il lavoro notturno reso nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024. Questi importi saranno poi inclusi nella Certificazione Unica e il datore di lavoro recupererà il credito tramite compensazione, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 1702.

Va precisato che questa somma aggiuntiva non concorre alla formazione del reddito imponibile, in modo da evitare ulteriori tassazioni per i beneficiari.

Per conoscere nel dettaglio i criteri di applicazione del bonus, è possibile consultare la Circolare 5/E dell'Agenzia delle Entrate.

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