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L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello da utilizzare per richiedere il credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas maturato nel 2022. Le imprese beneficiare del Bonus Energia dovranno compilare e inviare la documentazione entro e non oltre il 16 marzo, seguendo le istruzioni rese note dall'Ente. 

L'agevolazione fiscale, prorogata al 31 dicembre 2022 dal Decreto Aiuti Quater, prevede 2 aliquote diverse in base alla tipologia di impresa: 

  • 40% per le imprese energivore e gasivore;
  • 30% per le altre imprese con utenze di energia pari almeno a 4,5 kW (inclusi ristoranti, bar, hotel, strutture ricettive ed attività commerciali).

Il Bonus Energia è utilizzabile in compensazione entro il 30 settembre 2023, previa trasmissione entro il 16 marzo del modello con il quale si comunica all'Agenzia delle Entrate il credito d'imposta maturato nell'esercizio 2022.

Bonus Energia: modello e istruzioni per la compilazione

Il modello da compilare e inviare riguarda il Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai seguenti periodi (scarica qui il fac simile del modello approvato dall'Agenzia dell'Entrate"):

Stando alle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate, è possibile trasmettere una sola comunicazione valida per l'intero ammontare del credito maturato nel periodo di riferimento.

Va ricordato che i crediti maturati per il terzo trimestre 2022 e i mesi di ottobre e novembre 2022, potevano essere utilizzati in compensazione o ceduto a soggetti terzi entro il 31 marzo 2023. L'Ente, infatti, ha specificato che non è necessario inviare il modello nel caso in cui l'impresa abbia già utilizzato in compensazione l'intero credito tramite F24 (indicando i codici tributo già resi noti dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 verrà scartato.

Per la trasmissione telematica del modello, è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure fare riferimento al servizio web presente nell'area riservata del sito ufficiale dell'ente. È bene ricordare che la mancata trasmissione del modello entro il 16 marzo 2023 comporta in automatico la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo ancora non utilizzato in compensazione. 

 

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