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L'INPS ha pubblicato le indicazioni operative che rendono ufficialmente utilizzabile il Bonus assunzioni collegato alla ZES Unica per il Mezzogiorno. Le istruzioni arrivano, però, quando la finestra temporale delle assunzioni agevolate è già chiusa. Infatti, per molte imprese era importante capire se le assunzioni fatte nel 2024-2025 sarebbero rientrate nei nei requisiti previsti e, soprattutto, come gestire correttamente domanda e conguaglio.

Con la circolare n.10 del 3 febbraio del 2026, l'INPS ha chiarito questi dubbi fornendo le istruzioni amministrative per gli adempimenti previdenziali. Come vedremo nei paragrafi successivi, le istruzioni permettono di trasformare la misura in un percorso operativo. Prima la verifica dei requisiti e delle condizioni, poi la presentazione della domanda e, dopo l'autorizzazione, la fruizione dell'esonero tramite conguaglio nei flussi contributivi.

Come funziona il bonus: a chi è rivolto e quali assunzioni rientrano

L'agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali INPS a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Il beneficio è riconosciuto fino a un massimo di 650 euro mensili (da riproporzionare in caso di contratti part-time) per ciascun lavoratore e può durare al massimo 24 mesi.

La misura è rivolta ai datori di lavoro che operano nei territori della ZES e che, nel mese dell'assunzione agevolata, occupano non più di 10 lavoratori. L'incentivo riguarda assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

La circolare dell'INPS conferma, inoltre, i requisiti essenziali del lavoratore: alla data dell'assunzione deve aver compiuto 35 anni e risultare disoccupato da almeno 24 mesi. Ai fini del bonus, lo stato di disoccupazione non coincide solo con l'assenza totale di lavoro, ma può essere riconosciuto anche in presenza di attività con redditi sotto determinate soglie (8.500 euro per lavoro dipendente e 5.500 euro per lavoro autonomo), a condizione che il lavoratore abbia una DID valida.

I chiarimenti dell'INPS sul requisito territoriale

Un passaggio che l'INPS sottolinea con forza riguarda il luogo di lavoro effettivo. Per usufruire del beneficio, è necessario che le assunzioni vengano fatte presso sedi o unità produttive situate nelle regioni ZES e che la prestazione sia svolta effettivamente in tali territori, a prescindere da residenza del lavoratore e sede legale dell'azienda. Inoltre, in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori delle regioni ammesse, l'esonero cessa dal mese di paga successivo al trasferimento. 

Ricordiamo che nel perimetro della ZES Unica rientrano Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. È utile tenere presente anche l'estensione a Marche e Umbria, entrata in vigore dal 20 novembre 2025: in queste due regioni l'incentivo può applicarsi solo alle assunzioni effettuate da quella data in poi e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2025.

Il requisito dei 10 dipendenti: come interpretarlo nella pratica

Il requisito dimensionale è un altro punto a cui bisogna prestare attenzione per evitare errori in fase di domanda e conguaglio. Le istruzioni dell'INPS chiariscono che il requisito "fino a 10 dipendenti" va controllato nel mese in cui avviene l'assunzione agevolata. In pratica, conta la situazione dell'organico in quel momento. Se poi l'azienda cresce o cambia numero di dipendenti nei mesi successivi, questo non fa perdere automaticamente il diritto al beneficio.

Cumulo con altre agevolazioni e aiuti di Stato

In linea generale il Bonus ZES Unica non si cumula con altri esoneri contributivi. Restano però alcune compatibilità, ad esempio con l'esonero dell'1% legato alla certificazione di parità di genere e con la superdeduzione del costo del lavoro. Inoltre, trattandosi di un aiuto di Stato, va applicato nel rispetto delle regole europee sul cumulo.

Sgravio residuo in caso di cessazione e riassunzione

Un aspetto utile chiarito dalla circolare dell'INPS riguarda i casi in cui il rapporto di lavoro si interrompe prima di completare i 24 mesi di esonero. In queste situazioni, lo sgravio non si perde automaticamente, ma può essere utilizzata la quota residua anche in caso di successiva riassunzione dello stesso lavoratore, ma solo a determinate condizioni.

In particolare, la riassunzione deve avvenire entro la stessa finestra temporale prevista dalla misura, quindi tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Inoltre, perché si possa parlare di "residuo", deve esserci stata una precedente autorizzazione all'agevolazione per la prima assunzione, che diventa il presupposto per continuare a fruire del beneficio. Nel caso di un nuovo datore di lavoro, la fruizione del residuo resta comunque nei limiti del massimale già autorizzato in origine.

Infine, le istruzioni definiscono anche i casi in cui lo sgravio non può proseguire, ad esempio quando la cessazione è legata a un licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, situazione che fa scattare la causa ostativa prevista dalla norma.

Come presentare la domanda

Per usufruire dell'agevolazione, è necessario inviare domanda di accesso sul Portale delle Agevolazioni INPS, utilizzando il modulo "Incentivi Decreto Coesione - Articolo 24". All'interno della circolare viene definita anche la gestione degli arretrati. Le mensilità maturate da settembre 2024 a gennaio 2026 possono essere recuperate esclusivamente nei flussi UniEmens di febbraio, marzo e aprile 2026, mentre la fruizione corrente decorre dal flusso di febbraio 2026. Di conseguenza, per chi rientra nei requisiti è importante muoversi per tempo, ricostruendo le assunzioni interessate e coordinandosi con chi gestisce paghe e contributi, perché le finestre operative sono limitate e non prorogabili.

Per approfondire tutti i requisiti e le istruzioni operative nel dettaglio, è possibile consultare il testo integrale della circolare INPS.

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