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Con la conferma del rifinanziamento della ZES Unica per il triennio 2026-2028, il credito d'imposta si conferma come uno degli strumenti da tenere in considerazione per chi intende investire nel Mezzogiorno. Per il 2026 le risorse stanziate ammontano a 2,3 miliardi di euro, seguite da 1 miliardo per il 2027 e 750 milioni per il 2028. Per le imprese del comparto turistico-ricettivo, la misura può rappresentare un'opportunità interessante, soprattutto in presenza di interventi di ampliamento, ammodernamento o realizzazione di nuove strutture ricettive.

In questa guida vediamo quali sono i territori interessati, quali investimenti possono rientrare nell'agevolazione e quali aspetti operativi meritano particolare attenzione.

Che cos'è la ZES Unica e quali territori riguarda

La ZES Unica comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria. La misura è stata pensata per sostenere la crescita economica del Mezzogiorno e incentivare l'occupazione nel Sud Italia, offrendo alle imprese un quadro di vantaggi che include agevolazioni fiscali e procedure amministrative semplificate, come il credito d'imposta, l'Autorizzazione Unica e lo Sportello Unico Digitale ZES.

Per chi intende investire, diventa quindi importante verificare con attenzione i requisiti previsti dalla disciplina e le condizioni di accesso alle agevolazioni.

Cosa prevede la ZES Unica

La ZES Unica prevede un credito d'imposta collegato agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture già esistenti o di nuova realizzazione. L'agevolazione riguarda l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, la realizzazione o l'ampliamento di immobili strumentali effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività. I beni agevolati devono entrare in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione e devono essere a disposizione alla struttura per almeno 5 anni. Il mancato rispetto di questo vincolo comporta la revoca totale del beneficio.

Il credito è riconosciuto per progetti fino a un massimo di 100 milioni di euro, mentre non sono agevolabili gli investimenti di importo inferiore a 200.000 euro.

L'intensità del beneficio non è uguale per tutti, ma dipende dalla regione in cui viene attivato l'investimento, dalla dimensione dell'impresa e, in alcuni casi, anche dall'entità del progetto. Per i progetti con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro, le aliquote massime previste sono le seguenti:

  • fino al 60% per le piccole imprese;
  • fino al 50% per le medie;
  • fino al 40% per le grandi.

Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime si riducono e, per le grandi imprese, si applica il criterio dell'importo di aiuto corretto previsto dalla disciplina europea.

La percentuale effettivamente fruibile sarà determinata dall'Agenzia delle Entrate in base alle risorse disponibili e al totale delle comunicazioni presentate. Infatti, qualora le domande siano superiori al plafond previsto, infatti, l'importo utilizzabile verrà ridotto in modo proporzionale calcolando una percentuale di riparto.

Per rendere più immediata la lettura delle percentuali, riportiamo di seguito una tabella riepilogativa suddivisa per regioni e dimensione d'impresa:

Regioni / territori Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia 60% 50% 40%
Basilicata, Molise, Sardegna 50% 40% 30%
Abruzzo, Marche, Umbria 35% 25% 15%
Provincia di Taranto (territorio del Fondo per una transizione giusta) 70% 60% 50%
Sulcis Iglesiente (territorio del Fondo per una transizione giusta) 60% 50% 40%

[Le percentuali indicate si riferiscono ai progetti con costi ammissibili fino a 50 milioni di euro. Per i grandi progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime si riducono]

Cumulabilità e utilizzo del beneficio

Il credito d'imposta ZES Unica è cumulabile con altre agevolazioni, purché non si superino i limiti consentiti dalla normativa europea e non si arrivi a coprire due volte lo stesso costo oltre l'intensità massima ammessa. Per le imprese ricettive questo è un aspetto da valutare con attenzione, soprattutto quando l'investimento si intreccia con altri incentivi regionali o nazionali.

Il credito, inoltre, si utilizza esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, utilizzando gli specifici codici tributo previsti dall'Agenzia delle Entrate.. L'utilizzo in compensazione è possibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta, con cui viene comunicato il riconoscimento del credito utilizzabile. ù

È bene precisare che, per sbloccare l'utilizzo del credito in compensazione non basta la fattura elettronica. L'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile devono essere certificati da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel registro. Solo dopo questa certificazione il credito può essere portato in compensazione.

Il credito, inoltre, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui viene riconosciuto e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo. 

Modalità di accesso 

Per il 2026, i beneficiari devono inviare due comunicazioni telematiche all'Agenzia delle Entrate ciascuna con una funzione specifica e una propria finestra temporale.

  • Con la comunicazione principale da inviare tra il 31 marzo 2026 e il 30 maggio 2026, devono essere indicate sia le spese ammissibili già sostenute dal 1° gennaio 2026 sia quelle che prevedono di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno.

  • Con la comunicazione integrativa da inviare tra il 3 gennaio 2027 e il 17 gennaio dell'anno successivo, devono essere indicati gli investimenti effettivamente realizzati, il credito maturato, le fatture elettroniche e gli estremi della certificazione richiesta. L'invio della comunicazione integrativa è richiesto a pena di decadenza dall'agevolazione e l'ammontare degli investimenti effettivamente realizzati indicato in questa fase non può essere superiore a quello già riportato nella comunicazione principale.

Lo stesso meccanismo si applica anche agli anni 2027 e 2028, con analoghe finestre temporali riferite a ciascuna annualità. Per i moduli da utilizzare per le rispettive comunicazioni è possibile consultare la sezione dell'Agenzia delle Entrate.

La percentuale effettiva del credito d'imposta realmente fruibile in compensazione sarà resa nota entro 10 giorni dalla scadenza delle comunicazioni integrative, mediante un provvedimento ad hoc emesso dall'Agenzia delle Entrate.  

ZES Unica e strutture ricettive: quali sono gli investimenti ammissibili

Per le imprese del settore turistico-ricettivo, la misura può risultare particolarmente interessante quando l'investimento riguarda interventi riconducibili in modo diretto alle tipologie previste dalla disciplina. È il caso, ad esempio, dell'ampliamento di un immobile utilizzato per l'attività, della realizzazione di una nuova struttura o dell'installazione di nuovi impianti e attrezzature destinati alla struttura ricettiva. Per i dettagli sugli investimenti ammissibili, è possibile scaricare e consultare il testo integrale del Decreto 17 maggio 2024.

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