Il Decreto Sostegni Bis ha predisposto la reintroduzione del Bonus Sanificazione, per le spese sostenute nel trimestre giugno, luglio e agosto 2021. Si tratta di un credito d'imposta pari al 30% delle spese effettuate, che non devono superare il tetto massimo di 60 mila euro.
Rispetto al tax credit introdotto nel 2020 con il Decreto Rilancio, l'agevolazione nella sua nuova versione è rivolta non solo alle attività turistico-ricettive, ma anche alle strutture extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Nei paragrafi successivi, illustreremo l'elenco delle spese ammissibili e le modalità e tempi previsti per la presentazione della domanda.
Bonus Sanificazione: spese ammissibili
Come già anticipato, il credito di imposta del 30% sarà riconosciuto fino a 60 mila euro per ciascun beneficiario. Ecco l'elenco delle spese ammissibili, sostenute nel periodo che va da giugno ad agosto:
- sanificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati dal personale;
- acquisto di tamponi e test svolti su dipendenti e lavoratori;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), di detergenti e disinfettanti, nonché di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner e strumenti per la misurazione della temperatura corporea, barriere e pannelli di protezione, ecc...).
Modello e tempistiche per la comunicazione delle spese
La comunicazione delle spese ammissibili al credito d'imposta dovrà essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, inoltrando all'Agenzia delle Entrate il modello compilato all'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito dell'Ente o attraverso i suoi canali telematici (scarica il modello per la comunicazione delle spese sostenute). Entro il 12 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate pubblicherà un provvedimento con cui verranno indicati e comunicati gli importi dovuti, calcolati in base al numero delle richieste pervenute e alle risorse disponibili (il fondo stanziato dal Decreto Sostegni Bis e di circa 200 milioni di euro).
Va ricordato, infine, che il credito potrà essere fruito dai beneficiari esclusivamente nelle dichiarazione dei redditi, in compensazione tramite F24.