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Novità e semplificazioni burocratiche per strutture turistiche all'aria aperta, per la collocazione di case mobili e caravan senza chiedere un'ulteriore autorizzazione, quando è già presente un'autorizzazione paesaggistica per le aree interessate. Inoltre si introduce una procedura semplificata per l'autorizzazione paesaggistica per poter realizzare infrastrutture a rete (utenza elettrica, idrica e fognaria) e modifiche sul numero e collocazione delle aree interessate.

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) che aggiorna il regolamento sugli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o soggetti a procedura semplificata, con l'obiettivo di ridurre i passaggi burocratici nel settore del turismo open air.

Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove disposizioni, e cosa prevedono nei casi specifici.

1) Posizionamento di case mobili e caravan

La semplificazione permette di non dover chiedere una ulteriore autorizzazione paesaggistica per posizionare caravan, case mobili per vacanze e autocaravan, se le attività interessate siano già in possesso di un'autorizzazione paesaggistica per le aree attrezzate.

Lo schema di DPR interviene per chiarire un punto che, nella pratica, ha generato richieste aggiuntive e interpretazioni difformi: la collocazione (anche da parte di terzi) di caravan, case mobili per vacanze e autocaravan non richiede una ulteriore autorizzazione paesaggistica (se già ne esiste una che copre l'area interessata), a patto che siano rispettate condizioni tecniche precise:

  • Mezzi effettivamente mobili: devono poter essere spostati e rimossi con mezzi ordinari (anche stagionalmente), senza trasformarsi di fatto in un'installazione permanente.
  • Non stabilmente infissi: non devono essere ancorati in modo definitivo al suolo (fondazioni, platee, opere murarie, ancoraggi strutturali), cioè non devono acquisire caratteristiche assimilabili a un manufatto edilizio stabile.
  • Con collegamenti rimovibili alle utenze: gli allacci a elettricità, acqua e scarichi devono essere temporanei e facilmente disconnessi, senza opere fisse o interventi edilizi per collegare/scollegare il mezzo.

2) Infrastrutture a rete e modifiche aree attrezzate

Il nuovo provvedimento introduce una procedura semplificata per acquisire l'autorizzazione paesaggistica per poter realizzare infrastrutture a rete, oppure variazioni del numero o della collocazione delle aree attrezzate.

Cosa viene semplificato?

Quando, dentro una struttura open-air (campeggi, villaggi, aree attrezzate), si devono realizzare infrastrutture a rete (ad esempio, tratte e adeguamenti funzionali he riguardano utenza elettrica, idrica e fognaria) oppure modificare numero o collocazione delle aree attrezzate dotate di servizi e utenze, lo schema prevede l'inquadramento in procedura autorizzatoria semplificata. Il perimetro è chiaro: senza nuove costruzioni e senza aumento della capacità ricettiva.

Quindi la semplificazione riguarda due tipi di intervento tipici di gestione e riassetto di un campeggio:

  • Modifica del numero delle aree/piazzole attrezzate e dotate di utenze (ad esempio trasformare alcune aree in piazzole con allacci, oppure riconfigurare l'organizzazione delle piazzole attrezzate).

  • Modifica della collocazione di queste aree attrezzate dentro la struttura (ad esempio riposizionare un gruppo di piazzole con utenze in un'altra zona del campeggio, per esigenze di riorganizzazione, disposizione spaziale, sicurezza, ombreggiamento, flussi interni).

Per molte strutture, questo significa poter gestire in modo più lineare interventi tipici di riassetto interno (upgrade impiantistici, riposizionamenti e razionalizzazione delle piazzole attrezzate). 

In cosa consiste la procedura semplificata?

Quando un intervento ricade in area vincolata, oltre al normale titolo edilizio può servire anche l'autorizzazione paesaggistica. La procedura ordinaria (art. 146 del D.Lgs. 42/2004) si applica agli interventi non considerati di lieve impatto: richiede un'istruttoria completa e il parere della Soprintendenza (in genere entro 45 giorni), con tempi complessivi che possono arrivare a circa 105 giorni (40 giorni di istruttoria + 45 per il parere + 20 per il rilascio), al netto di eventuali sospensioni per integrazioni.

La procedura semplificata introdotta dal si applica solo agli interventi elencati nell'Allegato B del DPR 31/2017 (opere di "lieve entità"), prevede una documentazione più snella (relazione paesaggistica semplificata) e soprattutto riduce i tempi e i passaggi: la Soprintendenza ha 20 giorni per esprimersi e l'amministrazione chiude il procedimento, in linea generale, entro 60 giorni (salvo sospensioni per richieste di integrazione), con meccanismi di gestione dell'inerzia (cioè se gli enti preposti non rispondono entro i limiti temporali) nei casi previsti, con un meccanismo di silenzio-assenso.

Cosa non cambia: i paletti da tenere a mente

Anche con la semplificazione, restano fermi alcuni capisaldi operativi:

  • serve comunque verificare che l'autorizzazione paesaggistica già in essere copra davvero le aree attrezzate interessate;

  • la semplificazione non sostituisce eventuali titoli e adempimenti urbanistici, edilizi, SUAP, sicurezza, impiantistica, né le prescrizioni di piani paesaggistici o strumenti locali;

  • le condizioni tecniche (mobilità reale, assenza di ancoraggi permanenti, collegamenti rimovibili) diventano centrali: sono il "confine" tra intervento semplificato (escluso da ulteriori autorizzazioni paesaggistiche) e intervento che torna nel perimetro ordinario.

Soddisfatti i rappresentanti della categoria

L'associazione di categoria FAITA Federcamping ha espresso apprezzamento con la dichiarazione del presidente Alberto Granzotto:

Plaudiamo all’adozione di un provvedimento essenziale per il settore del turismo all’aria aperta da tempo sollecitato ed atteso.

e aggiunge:

Gli effetti di questa semplificazione porteranno positive ricadute nelle politiche di destagionalizzazione, permettendo alle imprese di competere con qualità e innovazione anche nei mercati internazionali.

Altre novità: adempimenti catastali nelle strutture open-air

Separatamente dal tema paesaggistico, il cosiddetto Milleproroghe 2026 interviene anche sui termini per specifici adempimenti catastali legati alle strutture ricettive all'aperto: in particolare il differimento dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 per alcuni aggiornamenti (mappe e Catasto Fabbricati).

In pratica, la proroga riguarda un adempimento catastale nato con il nuovo regime di irrilevanza catastale degli allestimenti mobili di pernottamento (case mobili, maxi-caravan e similari dotati di meccanismi di rotazione in funzione) presente nelle strutture ricettive all'aperto: dal 1° gennaio 2025 questi allestimenti non sono più considerati rilevanti ai fini della rappresentazione/censimento e quindi non entrano nella stima diretta della rendita catastale della struttura.

Per rendere coerente il catasto con questa impostazione, la norma impone agli intestatari catastali di presentare due tipologie di atti:

  • l'aggiornamento della mappa catastale
  • l'aggiornamento del Catasto Fabbricati (con la documentazione prevista dalla procedura).

Con il Milleproroghe 2026 la scadenza per questi due adempimenti viene spostata al 15 dicembre 2026, concedendo più tempo agli operatori per completare correttamente queste pratiche. 

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