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Con la conversione del Decreto Sicurezza, è stata introdotta un'importante novità per le imprese del comparto turistico-ricettivo e della somministrazione. Per hotel, ristoranti e pubblici esercizi, la formazione obbligatoria su salute e sicurezza dei nuovi lavoratori può essere completata entro 30 giorni dall'assunzione.

La modifica, sostenuta da FIPE insieme a Federalberghi e Confcommercio, punta a rendere la pianificazione della formazione più compatibile con i ritmi di lavoro del settore (stagionalità, turnazioni, inserimenti ravvicinati), fermo restando l'obbligo formativo e la necessità di garantire un inserimento in sicurezza fin dai primi giorni.

Il nuovo quadro normativo

Il Decreto Sicurezza, nella versione convertita in legge, prevede un nuovo riferimento normativo (art. 1-bis) specifico per le imprese del settore Ho.Re.Ca., che stabilisce un termine massimo entro cui completare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza.

In particolare, per i lavoratori neoassunti la formazione prevista dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) può essere completata entro 30 giorni:

  • dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure
  • dall'inizio dell'utilizzazione se il personale è impiegato tramite somministrazione.

La scelta si fonda sul presupposto del basso livello di rischio tipico di queste attività e sulle peculiarità organizzative del servizio, e mira a rendere più gestibile la programmazione dei percorsi formativi senza ridurre le tutele previste.

La disposizione, in vigore dal 31 dicembre 2025, introduce infatti una deroga rispetto all'impostazione generale del D.Lgs. 81/2008, che richiede che la formazione obbligatoria sia erogata in occasione dell'assunzione (o dell'avvio dell'utilizzazione). Nei casi classificati a rischio basso, la formazione si articola normalmente in 4 ore di formazione generale e 4 ore di formazione specifica, tarata sui rischi effettivamente presenti e sulle mansioni svolte. Con la nuova regola, il completamento del percorso non è immediato, ma può avvenire entro 30 giorni, senza modificare l'obbligo formativo previsto.

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