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Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, sostiene gli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate e si colloca in continuità con gli incentivi 4.0 e 5.0, pur adottando un meccanismo diverso. Non è previsto, infatti, un credito d'imposta, ma una maggiorazione delle quote di ammortamento (o dei canoni in caso di leasing) legata all'acquisto di beni strumentali e immateriali. Per il settore ricettivo questo può tradursi in opportunità anche su investimenti legati alla digitalizzazione e all'efficientamento operativo della struttura, a condizione che rientrino tra quelli agevolabili e rispettino i requisiti richiesti.

Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio cosa prevede la misura, quali investimenti rientrano e quali requisiti e documenti sono necessari, con particolare attenzione al vincolo di origine UE/SEE ("Made in Europe").

Come funziona l'iperammortamento 2026-2028

L'iperammortamento è una maxi-deduzione fiscale collegata agli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi e in software. Il beneficio opera sia in caso di acquisto sia in caso di leasing, incidendo sulla deducibilità dei relativi costi, e riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L'intensità dell'incentivo varia in base all'importo investito, secondo tre scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni
  • 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni

Il limite massimo di investimento agevolabile è di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. I beni agevolabili sono individuati negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, redatti per aggiornare i precedenti elenchi legati al perimetro "Industria 4.0".

Rientrano nell'agevolazione l'acquisto di beni strumentali nuovi, sia materiali sia immateriali, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali e compresi negli allegati aggiornati della Legge di Bilancio 2026.

  • Per i beni materiali (allegato IV), l'elenco include anche alcune tecnologie oggi molto diffuse nei processi produttivi (come infrastrutture di calcolo per AI e simulazione, infrastrutture di connettività industriale, sistemi di cybersecurity OT/IT, ecc.). Restano esclusi i dispositivi da ufficio come PC, notebook e periferiche non integrate nei processi operativi.

  • Per i beni immateriali (allegato V), l'ampio elenco include software e piattaforme evolute (come software di AI, piattaforme MLOps, software per il calcolo della carbon footprint e analisi LCA, soluzioni avanzate di cybersecurity, digital twin e blockchain per tracciabilità).

Sono agevolabili anche alcuni investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta. 

L'accesso al beneficio non è automatico, ma è richiesta la trasmissione telematica di comunicazioni e certificazioni, utilizzando l'apposita piattaforma del GSE.

Tempistiche e ultimi passaggi verso l'operatività

Il MIMIT ha trasmesso al MEF il decreto interministeriale che disciplina le modalità applicative della misura, con l'obiettivo di sostenere investimenti legati alla transizione digitale e all'efficienza energetica. Una volta completati gli ultimi adempimenti formali, il decreto attuativo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chiarendo i dettagli operativi utili alle imprese per programmare gli investimenti.

Il decreto è atteso anche perché dovrebbe ridurre le incertezze emerse durante l'esame della Manovra. In particolare, fornirà indicazioni su come dimostrare correttamente i requisiti previsti e quali verifiche saranno richieste. L'attenzione è alta soprattutto sul vincolo di origine UE/SEE ("Made in Europe"), che riguarda sia i macchinari sia i software.

Chiarimenti sul vincolo "Made in Europe"

Tra le novità introdotte c'è il requisito di origine. La misura prevede che i beni incentivabili debbano essere prodotti in UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE), secondo criteri che cambiano a seconda che si tratti di beni materiali o immateriali.

Per i beni materiali (macchinari, impianti, attrezzature 4.0) non serve una produzione "interamente europea", ma è sufficiente che l'ultima trasformazione sostanziale avvenga in UE/SEE, secondo criteri legati alle regole di origine del Codice doganale dell'Unione. Dal punto di vista operativo, l'impresa deve farsi rilasciare dal fornitore una dichiarazione/certificazione di origine coerente con tali regole e conservarla per eventuali controlli.

Per i software e beni immateriali la questione è più complessa, in quanto il requisito principale non più fisico ma "funzionale". La misura prevede che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo sia riconducibile a soggetti operanti in UE/SEE, includendo progettazione, scrittura del codice, test e manutenzione evolutiva. Inoltre, componenti open source o di terze parti non concorrono alla determinazione dell'origine europea. Dal punto di vista operativo, l'impresa deve acquisire una dichiarazione del produttore/licenziatario (citata come resa ai sensi del DPR 445/2000) con le informazioni necessarie (sedi operative, attività svolte e quota di sviluppo realizzata in Europa).

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