Il nuovo iperammortamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026, sostiene gli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate e si colloca in continuità con gli incentivi 4.0 e 5.0, pur adottando un meccanismo diverso. Non è previsto, infatti, un credito d'imposta, ma una maggiorazione delle quote di ammortamento (o dei canoni in caso di leasing) legata all'acquisto di beni strumentali e immateriali. Per il settore ricettivo questo può tradursi in opportunità anche su investimenti legati alla digitalizzazione e all'efficientamento operativo della struttura, a condizione che rientrino tra quelli agevolabili e rispettino i requisiti richiesti.
AGGIORNAMENTO: Il decreto attuativo che dovrà rendere operativa la misura sarebbe ormai alle battute finali. Dall'analisi della bozza, emergono anche alcuni aggiornamenti sul contenuto della misura: dallo stop al vincolo territoriale sui beni agevolabili fino a correttivi su procedure e costi agevolabili. Per approfondire, leggi l'articolo di approfondimento "Iperammortamento 2026: in arrivo il decreto attuativo. Novità sulla misura e avvio previsto a maggio".
Nei prossimi paragrafi vedremo nel dettaglio cosa prevede la misura, quali investimenti rientrano e quali requisiti e documenti sono necessari.
Come funziona l'iperammortamento 2026-2028
L'iperammortamento è una maxi-deduzione fiscale collegata agli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi e in software. Il beneficio opera sia in caso di acquisto sia in caso di leasing, incidendo sulla deducibilità dei relativi costi, e riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Per gli acquisti conclusi entro il 31 dicembre 2026 resta valida la possibilità di beneficiare delle aliquote potenziate anche in caso di consegna del bene entro il 30 giugno 2027, purché entro la fine dell'anno sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale. L'accesso alla maxi-deduzione non coincide con l'acquisto o la consegna ma con l'interconnessione del bene al sistema aziendale, evento che segna l'inizio effettivo del godimento del beneficio fiscale.
L'intensità dell'incentivo varia in base all'importo investito, secondo tre scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni
- 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni
Il limite massimo di investimento agevolabile è di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta. I beni agevolabili sono individuati negli Allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, redatti per aggiornare i precedenti elenchi legati al perimetro "Industria 4.0".
Rientrano nell'agevolazione l'acquisto di beni strumentali nuovi, sia materiali sia immateriali, a condizione che siano interconnessi ai sistemi aziendali e compresi negli allegati aggiornati della Legge di Bilancio 2026.
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Per i beni materiali (allegato IV), l'elenco include anche alcune tecnologie oggi molto diffuse nei processi produttivi (come infrastrutture di calcolo per AI e simulazione, infrastrutture di connettività industriale, sistemi di cybersecurity OT/IT, ecc.). Restano esclusi i dispositivi da ufficio come PC, notebook e periferiche non integrate nei processi operativi.
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Per i beni immateriali (allegato V), l'ampio elenco include software e piattaforme evolute (come software di AI, piattaforme MLOps, software per il calcolo della carbon footprint e analisi LCA, soluzioni avanzate di cybersecurity, digital twin e blockchain per tracciabilità).
Sono agevolabili anche alcuni investimenti per l'autoproduzione di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo aziendale, nel rispetto di specifici criteri di efficienza. Restano esclusi, quindi, i parchi solari a terra di grandi dimensioni non asserviti alla produzione.
L'accesso al beneficio non è automatico, ma è richiesta la trasmissione telematica di comunicazioni e certificazioni, utilizzando l'apposita piattaforma del GSE.
Chiarimenti sul vincolo "Made in Europe"
Tra le novità introdotte figurava il requisito di origine. La misura prevedeva infatti che i beni agevolabili dovessero essere prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo (SEE), secondo criteri diversi a seconda che si trattasse di beni materiali o immateriali.
Con l'approvazione del Decreto Fiscale è stato eliminato definitivamente il vincolo territoriale legato al Made in UE. Lo stralcio di questo requisito, quindi, risolve una delle maggiori criticità previste dalla misura, ossia il vincolo territoriale dei beni che originariamente era limitato a prodotti realizzati in Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo (SEE), ampliando la platea di macchinari e software acquistabili. Rimane, invece, il vincolo di provenienza UE per i moduli fotovoltaici nelle specifiche categorie previste dalla norma.
Tempistiche e ultimi passaggi verso l'operatività
Dopo l'eliminazione del requisito del "Made in EU", il decreto attuativo MIMIT-MEF, il cui iter era rimasto bloccato proprio a causa dei dubbi su questo requisito, potrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, chiarendo i dettagli operativi utili alle imprese per programmare gli investimenti.






