Tra le novità fiscali del settore turistico rientra il tema delle ritenute sulle commissioni pagate dalle strutture ricettive ai portali e alle agenzie. Si tratta di un argomento tecnico, ma con ricadute molto pratiche per hotel, attività turistiche e operatori che lavorano ogni giorno con intermediari, OTA e agenzie di viaggio.
L'entrata in vigore della nuova disciplina, inizialmente prevista dal 1° marzo 2026, è stata differita al 1° maggio 2026. Il rinvio concede quindi più tempo alle imprese per capire come funziona il meccanismo e per organizzarsi sul piano amministrativo e contabile.
Il rinvio al 1° maggio 2026
La legge di bilancio 2026 aveva previsto l'applicazione della ritenuta anche alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, facendo venir meno il precedente regime di esonero. La decorrenza fissata dalla norma era il 1° marzo 2026.
Successivamente, però, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato un differimento al 1° maggio 2026, spiegando che il rinvio serve a consentire ai comparti interessati di adeguare sistemi, procedure e flussi operativi. Per le strutture ricettive si tratta di una proroga utile, perché permette di affrontare il tema con più ordine, evitando interventi frettolosi sulla gestione amministrativa.
Che cos'è la ritenuta d'acconto sulle provvigioni
In termini semplici, la ritenuta d'acconto è un anticipo d'imposta. Quando un soggetto paga una provvigione a un intermediario, non versa necessariamente l'intero importo al destinatario: ne trattiene una parte e la versa al Fisco per conto del percipiente.
Nel caso che interessa il turismo, il tema riguarda le provvigioni riconosciute nell'ambito di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza o procacciamento di affari. In pratica, quando il rapporto con il portale o con l'agenzia rientra in questo perimetro, chi paga la provvigione può essere tenuto ad applicare la ritenuta.
Non si tratta quindi di una nuova imposta che pesa sulla struttura ricettiva, ma di un obbligo di trattenuta su somme dovute a terzi. Per l'hotel, quindi, il tema non è tanto un aumento diretto della tassazione, quanto piuttosto un nuovo adempimento da gestire correttamente.
Chi deve applicarla
In linea generale, la ritenuta viene operata dal soggetto che corrisponde la provvigione e che agisce come sostituto d'imposta. Tradotto in termini pratici: se un albergo paga una commissione a un'agenzia o a un portale nell'ambito di un rapporto che rientra nell'articolo 25-bis del DPR 600/1973, dovrà verificare se spetta a lui effettuare la trattenuta.
È proprio questo uno degli aspetti più delicati per il comparto ricettivo. Non tutti i rapporti commerciali sono identici: cambiano le clausole contrattuali, le modalità di fatturazione, la natura del servizio reso e anche il profilo fiscale del soggetto che incassa la provvigione. Per questo motivo, soprattutto nei rapporti con piattaforme digitali e operatori internazionali, è opportuno evitare automatismi e verificare caso per caso.
A quanto ammonta la ritenuta
La regola generale prevede che la ritenuta sia applicata con aliquota del 23% su una base imponibile pari al 50% della provvigione. In termini pratici, l'effetto finale corrisponde a una trattenuta pari all'11,50% dell'importo della provvigione.
Facciamo un esempio semplice. Se la commissione dovuta all'intermediario è pari a 100 euro:
- con la regola ordinaria, la ritenuta è di 11,50 euro;
- all'intermediario vengono quindi corrisposti 88,50 euro netti;
- la parte trattenuta viene versata dal sostituto d'imposta secondo le regole ordinarie previste per le ritenute.
Esiste poi una misura ridotta. Se il soggetto che percepisce la provvigione dichiara di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta non si calcola più sul 50% ma sul 20% della provvigione. In questo caso, l'incidenza effettiva scende al 4,60% del totale.
Riprendendo l'esempio di prima, su una provvigione di 100 euro:
- la ritenuta ridotta sarebbe pari a 4,60 euro;
- il netto corrisposto all'intermediario salirebbe a 95,40 euro.
Quando si applica concretamente
La ritenuta si applica al momento del pagamento della provvigione. Questo aspetto è importante anche sul piano organizzativo: non conta solo la data della fattura o della prenotazione, ma il momento in cui il pagamento viene effettivamente eseguito.
Alla luce del differimento annunciato dal MEF, fino al 30 aprile 2026 resta confermato l'esonero. Dal 1° maggio 2026, salvo ulteriori modifiche, la nuova disciplina dovrebbe quindi iniziare a operare per le provvigioni rientranti nel perimetro della norma.
Che cosa devono fare gli alberghi nelle prossime settimane
Per le strutture ricettive, la proroga rappresenta una finestra utile per adeguarsi. In concreto, conviene lavorare su alcuni punti essenziali.
- Mappare i rapporti attivi con intermediari e portali, distinguendo le vere e proprie provvigioni dai corrispettivi per servizi che potrebbero avere una natura diversa.
- Verificare i contratti, per capire se il rapporto rientra effettivamente tra quelli soggetti a ritenuta.
- Confrontarsi con il consulente fiscale o con il commercialista, soprattutto nei casi in cui il portale o l'intermediario sia estero o operi con strutture contrattuali particolari.
- Aggiornare le procedure amministrative, in modo che contabilità e pagamenti siano pronti a gestire correttamente la trattenuta quando scatterà l'obbligo.
- Raccogliere eventuali comunicazioni per la ritenuta ridotta, se il soggetto che percepisce la provvigione possiede i requisiti richiesti dalla norma.
Quest'ultimo punto non è secondario. Se l'agenzia o l'intermediario ha diritto alla base ridotta, la relativa dichiarazione va acquisita correttamente, perché incide direttamente sull'importo da trattenere. In mancanza di tale comunicazione, si applica la regola ordinaria.
Perché il tema interessa anche i portali
Nel dibattito di queste settimane si parla spesso di "commissioni pagate ai portali e alle agenzie" perché, nella pratica, molti hotel lavorano contemporaneamente con canali distributivi tradizionali e piattaforme digitali. Tuttavia, non tutte le relazioni con i portali sono automaticamente uguali dal punto di vista fiscale.
Proprio per questo è bene evitare semplificazioni eccessive. La presenza di una fattura emessa da un portale, da sola, non basta per concludere che la ritenuta si debba applicare sempre e comunque. Occorre capire se si è davvero di fronte a una provvigione soggetta all'articolo 25-bis e se il soggetto pagatore ricopre il ruolo di sostituto d'imposta in quella specifica operazione.
Adempimenti e conseguenze per gli operatori
Dal punto di vista economico, la ritenuta non modifica il valore contrattuale della commissione, ma cambia il modo in cui il pagamento viene eseguito. In altre parole, una parte della somma non viene incassata direttamente dall'intermediario perché viene trattenuta e versata al Fisco.
Per le agenzie e per gli intermediari questo ha un impatto sulla liquidità. Per gli alberghi e altre tipologie di attività turistico-ricettive, invece, il nodo principale è la corretta gestione amministrativa. Errori di classificazione, trattenute non operate o applicate in modo improprio possono infatti generare successive criticità con il consulente o in sede di controllo.






