Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Anticipi, è stato ripreso e confermato quanto previsto dal DDL sugli affitti brevi del Ministero del Turismo. Vediamo quali sono le novità che andranno a modificare la gestione degli affitti brevi e le sanzioni previste per chi non si adeguerà alla nuova normativa.
Oltre all'aumento della cedolare secca al 26% (di cui si attende la conferma con l'approvazione definitiva della nuova Legge di Bilancio), il Decreto Anticipi ha introdotto importanti novità alla normativa sugli affitti brevi. La prima riguarda l'attivazione obbligatoria del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e le relative sanzioni che scatteranno per chi non si conformerà alle nuove regole.
Obbligo di attivazione ed esposizione del CIN
Il Codice Identificativo Nazionale rappresenta una forma di tutela per contrastare forme di ospitalità irregolari. Il CIN, infatti, verrà assegnato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo agli immobili destinati alle locazioni turistiche e agli affitti brevi, nonché alle strutture alberghiere ed extralberghiere. Questo codice dovrà essere riportato sugli annunci pubblicati sui portali online, ma anche esposto fisicamente all'esterno degli appartamenti e strutture ricettive.
Per l'assegnazione del CIN, i proprietari dovranno inviare una richiesta telematicamente al ministero, insieme alla dichiarazione sostitutiva contenente i dati catastali dell'immobile o struttura, oltre ai requisiti di sicurezza richiesti. E arriviamo, dunque, alla seconda novità che verrà introdotta con la nuova normativa sugli affitti brevi. Oltre all'obbligo di attivazione del CIN, infatti, i proprietari degli immobili dovranno anche adeguarsi alle norme di sicurezza rendendo gli appartamenti conformi ai requisiti necessari.
Nello specifico, ciascuna unità immobiliare deve essere dotata di appositi rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio, di estintori portatili a norma (uno ogni 200 metri quadri) da posizionare in punti ben visibili e vicini alle aree di maggior pericolo. In assenza di questi requisiti, non solo non verrà assegnato il CIN ma saranno applicate sanzioni tra 600 e 6 mila euro.
Le sanzioni per i gestori
Alle multe per il mancato adeguamento alle norme di sicurezza, si aggiungono quelle previste per la mancata attivazione ed esposizione del Codice Identificativo Nazionale. I proprietari di immobili e i titolari di attività ricettive (alberghiere ed extralberghiere) che non sono in possesso del CIN, saranno soggetti a sanzioni con un ammontare che va da 800 a 8.000 euro, tenendo conto delle dimensioni della struttura e dell'immobile interessato.
Anche per la mancata esposizione del CIN è prevista una multa che va dai 500 a 5.000 euro, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata riscontrata la violazione, oltre all'immediata rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato.






