Nel corso del 2025 sono entrate in vigore le nuove disposizioni relative alla polizza assicurativa contro eventi catastrofali. Negli ultimi mesi diversi operatori hanno sollevato dubbi su chi sia effettivamente obbligato alla stipula, quali beni rientrino nell'assicurazione e quali possano essere le conseguenze in caso di mancata osservanza.
La norma, introdotta dalla L. 213/2023 e dai successivi decreti attuativi, assume un peso rilevante anche per il settore dell'ospitalità: hotel, resort, campeggi, B&B in forma imprenditoriale e aziende che operano nel comparto turistico-ricettivo sono chiamati a verificare con attenzione i propri adempimenti. In questo articolo raccogliamo alcuni chiarimenti, per aiutare gli albergatori e le imprese del settore a muoversi con maggiore consapevolezza.
Chi è obbligato: quando la polizza è necessaria
L'obbligo scatta per una vasta categoria di attività economiche, tra cui rientrano pienamente le imprese del settore hospitality. Secondo la normativa, devono stipulare la polizza catastrofale tutte le imprese:
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artigiane, commerciali, industriali e di servizi che utilizzano beni immobili o beni strumentali per l'esercizio dell'attività;
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dotate di locali, attrezzature, impianti, macchinari o altri beni iscritti tra le immobilizzazioni materiali dello Stato Patrimoniale (art. 2424 c.c., voce B-II).
Per hotel, strutture ricettive e aziende connesse (servizi di lavanderia, catering, wellness, impiantistica, forniture e logistica), ciò significa che tutti i beni legati direttamente all'attività - dagli edifici alle attrezzature della cucina, dagli impianti tecnici alle dotazioni di servizio - rientrano nell'ambito dell'obbligo assicurativo.
I beni da assicurare
La copertura deve comprendere le categorie previste dall'art. 2424 c.c., ovvero:
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Terreni e fabbricati
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Impianti e macchinari
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Attrezzature industriali e commerciali
Per un hotel, ad esempio, parliamo dell'immobile, degli impianti di climatizzazione e trattamento acqua, delle cucine professionali, delle lavanderie interne, dei sistemi di automazione, delle attrezzature della spa, e così via.
Chi è esentato: i casi in cui l'obbligo non si applica
La normativa individua alcune situazioni in cui la polizza catastrofale non è richiesta. Le principali esenzioni riguardano:
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Imprese del settore agricolo, completamente escluse dall'obbligo (quindi anche gli agriturismi, se iscritte come imprese agricole, non risultano obbligati alla stipula).
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Immobili con abusi edilizi o privi di autorizzazioni: per tali beni non è possibile stipulare una polizza e, di conseguenza, non scatta l'obbligo.
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Agenti di commercio la cui attività si limita alla rappresentanza, senza utilizzo di immobili o beni strumentali riconducibili alla definizione di legge.
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Veicoli già coperti da altre polizze con garanzie specifiche: non è richiesto un ulteriore contratto assicurativo.
Per il comparto ricettivo, l'esonero riguarda solo casistiche marginali e non incide sulle strutture che operano con immobili, macchinari e attrezzature.
Cosa succede senza polizza: le conseguenze
Un aspetto spesso frainteso è quello relativo alle sanzioni. Ad oggi, i decreti attuativi - incluso il DM MEF 30/01/2025 n. 18 e il DL 39/2025 - non prevedono alcuna sanzione pecuniaria diretta per chi non stipula la polizza.
Questo, però, non significa che si possa ignorare l'obbligo con leggerezza. La normativa prevede infatti conseguenze indirette di forte impatto, in particolare:
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impossibilità di accedere a contributi, agevolazioni o indennizzi pubblici in caso di eventi calamitosi (un punto molto delicato per hotel e strutture che potrebbero aver bisogno di ristori o fondi di emergenza);
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possibile esclusione da bandi, gare o procedure che richiedono la conformità normativa, incluse misure specifiche per il settore turistico.
In pratica, un hotel privo di copertura rischia di trovarsi senza alcun supporto pubblico in caso di danni da alluvioni, terremoti o eventi atmosferici estremi, oltre a non poter partecipare a opportunità finanziarie o progettuali.









