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L'INPS ha recentemente fornito chiarimenti riguardanti il contributo aggiuntivo NASpI che i datori di lavoro devono versare per i contratti a tempo determinato nelle attività stagionali, oltre ad altri adempimenti riguardanti le dichiarazioni su base mensile.

I chiarimenti dell'INPS sono inclusi nel nel Messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, che deve essere usato come riferimento per le attività stagionali e per i lavoratori che svolgono attività a tempo determinato.

A quanto ammonta il contributo addizionale NASpI?

Il contributo addizionale NASpI è una somma che i datori di lavoro devono pagare per ogni contratto a tempo determinato. Questo contributo è pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, ogni volta che un contratto a tempo determinato viene rinnovato, il contributo aumenta dello 0,5%.

Chi è esente da questo contributo?

Alcune attività stagionali, elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963 (DPR n. 1525/1963), sono esenti dal pagamento del contributo addizionale NASpI. Tuttavia, molte attività definite "stagionali" dai contratti collettivi di lavoro non rientrano in questo elenco e, di conseguenza, non beneficiano dell'esenzione.

Le attività turistico-ricettive, di ristorazione, bar, locali e simili non rientrano automaticamente tra le attività stagionali esentate dal contributo addizionale NASpI, visto che non sono incluse nell'elenco del DPR n. 1525/1963. Questo decreto individua le attività riconosciute come stagionali ai fini della normativa sul lavoro, ma non menziona esplicitamente ristoranti, bar, alberghi, campeggi, stabilimenti balneari o altre strutture ricettive. L'elenco include solo alcune attività del settore turistico, come quelle svolte in colonie montane, marine e curative, o in aziende turistiche con un periodo di inattività di almeno 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nell'anno solare. Di conseguenza, per la maggior parte delle imprese del settore turistico e della ristorazione, l'esenzione dal contributo NASpI non è applicabile.

Cosa chiarisce l'INPS?

L'INPS ha specificato che, anche se un'attività è considerata stagionale secondo i contratti collettivi, se non è inclusa nell'elenco del DPR n. 1525/1963, il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo addizionale NASpI. Questo significa che:

  • Per le attività non incluse nell'elenco, il contributo dell'1,4% è dovuto.

  • Ad ogni rinnovo del contratto a tempo determinato, si aggiunge un ulteriore 0,5%.

  • Le attività incluse nell'elenco del 1963 (un elenco datato e mai aggiornato) restano esenti da questo contributo.

Nei chiarimenti dell'INPS, si legge che:

I lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività "per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro", ancorché definite "stagionali" dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, non rientrando queste nell'elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.

Ulteriori obblighi per i datori di lavoro

I datori di lavoro che assumono lavoratori stagionali, devono compilare correttamente il flusso di denuncia mensile UniEmens (il sistema di denuncia obbligatoria che i datori di lavoro devono inviare all'INPS per comunicare mensilmente i dati retributivi e contributivi dei propri dipendenti), utilizzando l'elemento "qualifica 3" con il valore "S" per indicare "Stagionale (restanti tipologie)".

Maturazione della NASpI per i lavoratori

Per quanto riguarda la maturazione del diritto alla NASpI, i lavoratori devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Contribuzione: Aver accumulato almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

  • Stato di disoccupazione: Trovarsi in una condizione di disoccupazione involontaria, ossia aver perso il lavoro per cause non imputabili alla propria volontà.

Una volta presentata la domanda, l'erogazione della NASpI inizia:

  • Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro gli otto giorni successivi a tale data.

  • Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se questa viene inoltrata dopo l'ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione versate negli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. A partire dal quarto mese di fruizione, l'importo della NASpI si riduce del 3% ogni mese.

 

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