Con una nota del 18 novembre 2024, il Ministero dell'Interno ha fornito dei nuovi chiarimenti sulle problematiche legate all'identificazione degli ospiti nelle locazioni brevi, con particolare attenzione alla modalità di self check-in e all'uso delle key box. Queste pratiche, che prevedono l'invio telematico o da remoto dei documenti e l'accesso agli alloggi tramite codici o cassette di sicurezza, senza identificazione di persona, non sono ritenuti conformi all'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Nello specifico, l'art.190 del TULPS impone ai gestori di strutture ricettive l'obbligo di identificare personalmente gli ospiti al momento dell'arrivo, verificando la corrispondenza tra il documento presentato e l'identità dell'ospite che alloggia in struttura. Di conseguenza, le modalità di Self Check-In, che evitano l'interazione diretta, possono compromettere questa verifica mettendo potenzialmente a rischio la sicurezza pubblica.
La nota del Ministero sottolinea l'importanza di chiarire queste criticità, soprattutto in vista di eventi di rilievo, come il Giubileo 2024, che comportano un aumento notevole delle locazioni brevi e richiedono misure efficaci per preservare rischi legati alla concessione di alloggi brevi a persone pericolose o legate a organizzazioni criminali o terroristiche.
In sintesi, il Ministero dell'Interno richiama l'attenzione sulla necessità di rispettare le normative vigenti in materia di identificazione degli ospiti, evidenziando che le pratiche di Self Check-In e l'uso di Key Box, senza un'adeguata verifica dell'identità effettuata di persona, possono ritenersi non conformi ai requisiti di sicurezza pubblica stabiliti dalla legge.
Per un aggiornamento sull'uso delle key box, leggi anche: "Rimozione Forzata delle Key Box nelle Città Italiane Dopo il Divieto di Self Check-In".
Conferme anche dal portale Alloggiati Web
Lo scorso 22 novembre, sul portale Alloggiati web è stato pubblicato un avviso urgente che conferma i chiarimenti contenuti nella nota del Ministero dell'Interno, ribadendo le seguenti indicazioni:
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obbligo di verifica personale dell'identità: il gestore deve accertarsi che ci sia corrispondenza tra il documento presentato e l'identità dell'ospite che alloggia in struttura;
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non sono consentite forma di check-in a distanza o da remoto, ovvero tramite strumenti telematici, elettronici o piattaforme digitali;
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comunicazione obbligatoria delle generalità: i dati verificati in presenza e sul posto devono essere trasmessi tramite il portale Alloggiati Web, nel rispetto delle modalità previste dalle normative vigenti in materia.
Riportiamo, di seguito, il testo integrale della nota del Ministero dell'Interno Prot. 0038138 del 18 novembre 2024, da cui si evincono i chiarimenti illustrati.
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
OGGETTO: Identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive.
Alla luce della intensificazione del fenomeno delle cc.dd. "locazioni brevi" su tutto il territorio nazionale, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, anche in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica previsto per la citta di Roma a partire dal 24 dicembre 2024 e tenuto conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, emerge la necessita di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.
A tale scopo si ritiene opportuno esaminare compiutamente e fornire chiarimenti in merito alle criticità connesse alla invalsa procedura di "identificazione da remoto" degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all'ingresso.
In particolare, occorre chiarire se tale modalità di ricezione della clientela, che evidentemente "scavalca" la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA documento al suo portatore, soddisfi i requisiti previsti, dall'art. 109 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito: TULPS).
Al riguardo, preliminarmente si osserva che tale norma del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle 24 ore successive all'arrivo - e comunque entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, - gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalità delle persone effettivamente alloggiate.
Per effetto dell'art. 19-bis del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n.132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 TULPS si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di esso con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all'autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.
In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 109 del TULPS, ha precisato che "l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 T.U.L.P.S.".
Posta la finalità sopra descritta perseguita dalla norma, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo l'invio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o più soggetti le cui generalità restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.
In tal senso, in definitiva, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in "da remoto" non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all'articolo 109 TULPS, cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.
Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive», come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.
Analogamente, peraltro, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessità di registrare sul portale Alloggiati web i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma HomeExchange.
Al riguardo, si osserva che il sito HomeExchange consiste in una piattaforma esposta su Web a cui è possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo tale da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la città dell'altra parte "contrattuale".
Vista la finalità della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche l'ipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza l'inserimento dei relativi dati nel portale Alloggiati web, disattenderebbe la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma Home Exchange avvenga mediante l'inserimento di dati "di fantasia", proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.
Pertanto, si conferma l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di "permuta", di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno in data 16 settembre 2021.
Sullo specifico punto, per completezza di informazione, si evidenzia anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui "chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta".
Pertanto in caso di cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale Alloggiati Web vale anche ai fini dell'adempimento del citato obbligo.
Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento ai cc.dd. "Marina resort", ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.
Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 3 ottobre 2014, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive per l'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "anche a breve termine" ed anche in strutture "non convenzionali".
Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese l'asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del resort, ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare pertanto pretestuosa e divagante rispetto alla ratio della norma da applicare, come detto orientata ad un principio di tutela della sicurezza pubblica e, come sopra ricordato, già passata al vaglio di costituzionalità, proprio in occasione della modifica del testo a cura della legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.
In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario modo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia - come nella ratio sottesa all'art. 109 TULPS - di verificare l'identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'interno del 16 settembre 2021.
Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni sopra commentate, i Signori Prefetti sono pregati di voler portare all'attenzione le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo in occasione della prima riunione ritenuta utile del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Inoltre, i Signori Prefetti vorranno portare a conoscenza, nelle forme ritenute più opportune, gli orientamenti espressi con la presente circolare ai Sindaci dei Comuni della Provincia, nonché, per le parti d'interesse, alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate.
I Signori Questori, nell'ambito delle ordinarie attività di polizia amministrativa, vorranno provvedere affinché venga verificata la procedura di check-in adottata e assicurata l'osservanza delle disposizioni impartite con la presente circolare, di cui, peraltro, sarà data adeguata informazione sul portale "alloggiati web".
Si confida nella consueta collaborazione.
(la nota è firmata: Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - Pisani)