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A partire dal 3 settembre 2024, tutte le strutture ricettive, sia alberghiere che extralberghiere, dovranno conformarsi alle nuove normative richiedendo l'assegnazione del Codice Identificativo Unico (CIN). La procedura è ora definitivamente operativa e il Ministero del Turismo ha fornito chiarimenti e indicazioni su quali sono gli obblighi e le scadenze da rispettare

AGGIORNAMENTO: → Doppio adempimento per l'ottenimento del CIN: obbligatorio il CIR prima della registrazione nella Banca Dati Nazionale.

Tempistiche e fasi di implementazione

Come sappiamo, dopo la fase di sperimentazione della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive e degli Immobili in Locazione Breve e per Finalità Turistiche (BDSR), diventa operativo l'obbligo per gli alloggi ubicati in tutte le regioni italiane di richiedere il CIN da esporre obbligatoriamente all'esterno della struttura e da indicare in ogni annuncio pubblicato (per maggiori dettagli, vedi "Conclusa la fase sperimentale della Banca Dati delle Strutture Ricettive. La BDSR Diventa Operativa a Livello Nazionale").

Dal 3 settembre, la nuova normativa entra in vigore a livello nazionale mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di entrata in funzione della BDSR sull'intero territorio nazionale. Quindi, con la piena operatività delle procedura, scatteranno i nuovi obblighi, mentre i controlli e le relative sanzioni partiranno in seguito, secondo le seguenti tempistiche: 

  • per chi ottiene il CIN la prima volta, le sanzioni scatteranno dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso
  • per chi ha già il CIR (Codice Identificativo Regionale), e richiede la conversione in CIN, le sanzioni scatteranno dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Avviso 

Dopo questa fase transitoria, le strutture turistico-ricettive (sia alberghiere che extralberghiere, comprese le case vacanza e gli alloggi destinati agli affitti brevi) avranno l'obbligo di conformità alla nuova normativa per non incorrere a sanzioni pecuniarie. È bene precisare che l'entità delle multe varia in base al tipo di violazione accertata.  

Obblighi di conformità e sanzioni

I soggetti interessati ai nuovi obblighi (proprietari di strutture ricettive o coloro che affittano immobili per finalità turistiche o per contratti brevi) dovranno presentare richiesta di assegnazione CIN al Ministero del Turismo, utilizzando la piattaforma BDSR.

Se la struttura è già stata segnalata a livello regionale, le informazioni relative all'immobile saranno già presenti nella banca dati. In caso contrario, sarà necessario inserire i dati catastali e i requisiti di sicurezza richiesti. A tal proposito, una FQ ministeriale chiarisce che:

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

Una volta ultimata la procedura, il ministero provvederà alla verifica della documentazione presentata e all'assegnazione del CIN da esporre all'esterno dello stabile in cui è situato l'appartamento o la struttura ricettiva. Inoltre, il medesimo codice deve essere indicato in ogni annuncio promozionale pubblicato o comunicato, sia online che offline. Quest'obbligo riguarda i proprietari o gestori delle strutture, gli intermediari e i portali telematici.

Passiamo ora alle sanzioni previste. Come anticipato, l'entità delle multe può variare in base alla violazione, e raddoppiata in caso di reiterazione: 

  • i soggetti obbligati privi di CIN sono punibili con sanzione che va dagli 800 agli 8 mila euro
  • per la mancata esposizione del CIN, invece, è prevista una sanzione che può andare dai 500 ai 5 mila euro
  • per le strutture o gli alloggi privi dei requisiti di sicurezza, la sanzione va da 600 a 6 mila euro
  • per i soggetti che affittano più di quattro immobili senza prima aver presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la sanzione va dai 2 mila ai 10 mila euro

Controlli e verifiche

Questo codice univoco ha l'obiettivo di contrastare le forme irregolari di ospitalità e di garantire una maggiore trasparenza e concorrenza nel mercato turistico. Per assicurare il rispetto della nuova normativa l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza avranno il compito di effettuare controlli a tappeto. Saranno, infatti, condotte analisi di rischio fiscale per individuare i soggetti che affittano case con contratti brevi senza rispettare l'obbligo del CIN. Questi controlli incrociati serviranno a verificare la corretta esposizione del codice e a sanzionare eventuali irregolarità.

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