Il Ministero del Turismo ha presentato il nuovo Disegno di Legge che ha come scopo quello di fornire una disciplina uniforme a livello nazionale sulla gestione degli affitti brevi. L'obiettivo principale è trovare un equilibrio tra le potenzialità ricettive locali e l'afflusso turistico, in modo da garantire una gestione sostenibile e responsabile, soprattutto centri storici delle grandi città e nei Comuni turistici.
Per far fronte alle conseguenze legate al turismo sovradimensionato e salvaguardare la residenzialità dei centri storici, il Ministero del Turismo vuole introdurre importanti novità che riguarderanno principalmente il Codice Identificativo Nazionale (Cin), da assegnare agli immobili ad uso abitativo che ospitano turisti, e la durata dei soggiorni, che nei centri storici delle città metropolitane dovrà essere di almeno due notti. Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono i punti salienti del Disegno di Legge e cosa cambierà nella gestione degli affitti brevi.
Codice identificativo nazionale (Cin)
Nell'articolo 3 del Ddl, viene introdotto il Codice identificativo nazionale (Cin) per ogni immobile a uso abitativo messo in affitto per finalità turistiche. Un unico codice che andrà a sostituire i venti Codici identificativi regionali (Cir) attualmente esistenti. Tale codice dovrà essere obbligatoriamente esposto, anche negli annunci pubblicati su tutti i portali telematici e canali di promozioni. La mancata esposizione del Cin comporterà una sanzione pecuniaria (come indicato all'articolo 6 del Ddl): per gli host, i gestori e le OTA l'importo della multa può variare dai 300 a 3 mila euro, mentre per il proprietario privo di Cin sarà prevista una sanzione che va dai 500 a 5 mila euro.
Il Ministero del Turismo, inoltre, si occuperà di inserire i Cin ricevuti dalle regioni nella banca dati nazionale, in modo da centralizzare l'attività di raccolta informazioni e contrastare qualsiasi forma di abusivismo nel campo dell'ospitalità. Resta alle Regioni, invece, il compito di concedere i Cin ai singoli immobili, mentre saranno i Comuni e le autorità di pubblica sicurezza a controllare e sanzionare la mancata esposizione del Cin.
Soggiorno minimo di due notti
Con l'articolo 4 viene regolamentato l'obbligo di permanenza di almeno due notti negli immobili siti nei centri storici dei Comuni metropolitani classificati ad alta densità turistica. Resta da approfondire l'ambito di applicazione di questo obbligo. Al momento sono 14 i Comuni identificati come metropolitani. Sicuramente saranno esentati da questa limitazione i comuni con meno di 5 mila abitanti a bassa densità turistica, nonché le famiglie numerose, identificate come quelle con almeno un genitore e 3 figli, che invece potranno pernottare anche per una sola notte.
Novità anche per i Property Manager
Con l'articolo 5 del Ddl, infine, viene riconosciuta la figura e il ruolo del Property Manager. Sarà chiesto all'Istat di istituire un codice ATECO ad hoc per questa tipologia di attività, specificando l'obbligo per i property manager di agire da sostituto d'imposta, raccogliendo e versando per conto dei proprietari la cedolare secca.