Con un emendamento al Decreto Milleproroghe 2023, approvato in via definitiva il 23 febbraio, il Senato ha proposto nuove direttive per gli albergatori in materia di prevenzione incendi. Nello specifico, l'emendamento stabilisce che gli alberghi e le attività ricettive potranno completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024, a patto che siano in possesso dei requisiti previsti, che illustriamo di seguito.
Quali sono i requisiti per la proroga?
In breve, secondo l'emendamento contenuto nella versione finale del Decreto Milleproroghe, gli alberghi e strutture ricettive con più di 25 posti letto che ancora non hanno ultimato l'adeguamento alle normative antincendio hanno tempo per completare i lavori fino alla fine del 2024, a patto però che una parte di questi lavori sia già in progetto ed avviata entro il 30 giugno 2023.
La proroga può essere, quindi, applicabile solo se entro il 30 giugno 2023 viene inoltrata al Comando dei Vigili del Fuoco una SCIA edilizia parziale (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che indichi l'inizio dei lavori di adeguamento alle prescrizioni tecniche. In particolare, i progetti di adeguamento per il rispetto delle prescrizioni indicate devono riguardare almeno sei dei seguenti ambiti:
- la resistenza al fuoco delle strutture;
- la reazione al fuoco dei materiali;
- le compartimentazioni e i corridoi;
- le scale gli ascensori e i montacarichi;
- gli impianti idrici antincendio;
- le vie di uscita ad uso esclusivo (ad eccezione dei punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali) e le vie di uscita ad uso promiscuo (ad eccezione dei punti in cui è prevista la reazione al fuoco dei materiali);
- i locali adibiti a depositi.
A quali attività si applicano le prescrizioni antincendio?
Ricordiamo che la normativa di prevenzione incendi (DPR 1 agosto 2011, n.151) si applica a strutture ricettive con oltre 25 posti letto, tra cui alberghi, pensioni, motel, residenze turistico-alberghiere, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù e rifugi alpini, bed & breakfast e attività simili. Sono inoltre incluse le attività ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici e simili) con capacità di accoglienza di oltre 400 persone.
L'emendamento al Decreto Milleproroghe, quindi, consente alle suddette attività ricettive di completare l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi in modo più flessibile e graduale. Infatti, le strutture che non hanno ancora potuto completare il percorso per motivi legati all'approvvigionamento dei materiali e dei servizi necessari per i lavori avranno più tempo per adeguarsi alle normative in materia di sicurezza.
Questa soluzione cerca di bilanciare le esigenze delle imprese che hanno già raggiunto gli obiettivi di prevenzione incendi previsti dalla normativa e quelle che invece hanno incontrato difficoltà per raggiungere gli stessi obiettivi. Difficoltà che possono essere attribuite all'emergenza pandemica, alla situazione geopolitica internazionale e all'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale, che hanno, quindi, ridotto la capacità di investimento delle attività ricettive turistico-alberghiere.
Il Decreto Legge Milleproroghe è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 23 febbraio 2023, rendendo efficace la proroga dell'adeguamento alla normativa antincendio al 2024.