Tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 hanno l'obbligo di inviare il modello di dichiarazione entro il 31 gennaio 2023. L'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello semplificato che facilita l'adempimento, se l'impresa rispetta determinate condizioni.
In sintesi, la semplificazione prevede l'esonero dal dover indicare in modo dettagliato tutti gli aiuti percepiti, evitando un adempimento giudicato da molti complesso e oneroso per le imprese.
Aggiornamento: con il Provvedimento numero 439400/2022, l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente prorogato il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione degli aiuti di Stato al 31 gennaio 2023.
Obbligatoria la dichiarazione entro il 31 Gennaio 2023
Prorogato di due mesi il termine del per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese sono tenute a presentare (per approfondire, leggi anche "Aiuti di Stato alle imprese per Covid-19: obbligatoria per tutti l'autodichiarazione entro il 30 novembre 2022"). La nuova scadenza è il 31 gennaio 2023.
L'adempimento aveva sollevato diverse critiche per quanto riguarda l'obbligo di recuperare e fornire tutti i dati da parte delle imprese, che devono tenere conto di tutte le misure e le agevolazioni emanate durante il periodo dell'emergenza, e considerando anche che molti di questi dati sono già in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Nei prossimi paragrafi, vedremo quali sono le semplificazioni previste rispetto alla procedura ordinaria, e quali sono i requisiti per inviare il modello semplificato.
Semplificazione e Requisiti: il nuovo modello
Accogliendo in parte le critiche e le richieste di semplificazione, l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 25 ottobre 2022 ha dato la facoltà alle imprese di utilizzare una procedura e una modulistica più snella.
In particolare, se l'ammontare complessivo degli aiuti di Stato ricevuti non supera i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021), barrando un'apposita casella del modello, è possibile non indicare l'elenco dettagliato degli aiuti Covid-19 che l'impresa ha fruito. Sono esclusi dall'esonero gli aiuti IMU, che dovranno quindi essere indicati nella dichiarazione.
Di seguito è possibile scaricare il modello e le istruzioni:
Come compilare il modello con la procedura semplificata?
La procedura ordinaria, prevede di tener conto di tutti gli aiuti percepiti, considerando tutte le misure ed agevolazioni indicate nel Quadro A del modello, se effettivamente fruite dall'impresa. La procedura semplificata, a differenza di quella ordinaria, prevede di non indicare in modo dettagliato tutti gli aiuti percepiti.
I requisiti per le imprese sono i seguenti:
- dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A;
- l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework, e cioè:
- 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021
- 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021.
In presenza di queste condizioni, è possibile utilizzare la procedura semplificata, barrando la casella ES del modello (come nella figura qui sotto) ed evitare di indicare l'elenco dettagliato degli aiuti.
[Il modello di dichiarazione aiuti Covid-19: la casella ES da compilare per evitare di indicare tutte le agevolazioni e gli aiuti fruiti]