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Dopo il parere positivo espresso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, il Ministero del Turismo ha reso noto il protocollo d'intesa che ha come scopo quello di uniformare le varie legislazioni regionali in materia di locazioni brevi.

Attraverso questo documento, da sottoscrivere con le Regioni e le Province Autonome, vengono disciplinate definitivamente le modalità di realizzazione e di gestione della Banca Dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi. Il protocollo d'intesa rappresenta un ulteriore passo avanti per il controllo e il contrasto delle forme irregolari di ospitalità.

La Banca Dati, infatti, consente di effettuare una mappatura delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Contestualmente all'inserimento delle informazioni necessarie, a ciascun alloggio verrà attribuito automaticamente un Codice Identificativo Nazionale da esporre in ogni annuncio pubblicato per la promozione della soluzione di soggiorno e dei servizi offerti.

La legislazione di alcune Regioni già prevedeva questo tipo di tracciamento, mediante l'attribuzione di un codice identificativo regionale (CIR). Per tutte le altre Regioni che non hanno ancora adottato questa prassi, sarà la Banca Dati nazionale ad attribuire il codice ai soggetti obbligati. Per questo motivo, è stata necessaria la formulazione del protocollo d'intesa, in modo da uniformare il tracciamento a livello nazionale e avere un controllo capillare delle locazioni turistiche.

Cosa prevede il Protocollo d'Intesa

Con la sottoscrizione di questo documento le Regioni e le Province Autonome si impegnano a trasmettere al Ministero del Turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili, insieme ai relativi codici identificativi regionali laddove adottati in applicazione delle normative regionali/provinciali. Le informazioni verranno inserite nella Banca Dati per generare il codice identificativo degli alloggi destinati alle locazioni brevi. Va precisato che la generazione del  Codice Identificativo Nazionale avviene anche se è già presente il CIR (codice identificativo regionale).

Il protocollo, inoltre, sancisce anche le modalità di aggiornamento delle informazioni raccolte all'interno della Banca Dati, nonché le eventuali variazioni della tipologia di alloggio (per approfondire, scarica qui la versione integrale del protocollo d'intesa). Le Regioni che non sottoscrivono il protocollo, dovranno fornire le informazioni al Gestore della Banca Dati due volte l'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Uniformando le informazioni a livello nazionale, attraverso l'istituzione della Banca Dati, i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo e quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti a indicare in ogni comunicazione o il CIR (nel caso in cui una Regione preveda già questa prassi di tracciamento) o il Codice Identificativo Nazionale.

La mancata pubblicazione del Codice Identificativo, verrà punita con una sanzione pecuniaria che va da 500 euro a 5 mila euro per ogni attività o alloggio non inserito nella Banca Dati Nazionale (la multa sarà raddoppiata in caso di reiterazione).

Chi può accedere alla Banca Dati

Come già specificato, la Banca Dati Nazionale e l'attribuzione del Codice Identificativo hanno come scopo quello di raccogliere informazioni sulle locazioni brevi e controllare lo svolgimento di tali attività anche dal punto di vista fiscale. Per questo, l'accesso alla piattaforma è consentito ai seguenti soggetti:

  • Ministero del Turismo;
  • Regioni e Pubblica Amministrazione;
  • Gestore della Banca Dati (dovendo svolgere le attività di realizzazione e gestione della piattaforma informatica);
  • Soggetti titolari delle strutture ricettive o immobili in locazione breve, o in alternativa delegati o rappresentanti legali;
  • Agenzia delle Entrate.
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