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Con l'entrata in vigore del Decreto Trasparenza, sono previsti nuovi adempimenti a carico delle imprese italiane, anche quelle che operano nel comparto turistico-ricettivo. A partire dal 13 agosto, infatti, i datori di lavoro devono attenersi alla nuova Dichiarazione di Assunzione per fornire obbligatoriamente nuove informazioni ai lavoratori.

Il provvedimento ha generato non poca confusione, soprattutto negli albergatori e nei ristoratori che hanno ricevuto conferma della data di inizio operatività in prossimità del ferragosto e del periodo di alta stagionalità. Uno dei dubbi sollevati dagli imprenditori del settore e dalle associazioni di categoria riguarda l'adempimento dei nuovi obblighi in caso di contratti di lavoro occasionali e/o stagionali, come conferma Angelo Candido, capo servizio sindacale di Federalberghi:

Il settore del turismo e della ristorazioni effettua una media di 2 milioni e 500mila assunzioni l'anno, il 20% di tutte le assunzioni nelle imprese italiane. Contratti che molto spesso sono di breve se non brevissima durata e realizzati da aziende spesso piccole se non piccolissime.

Vediamo nel dettaglio quali sono i nuovi obblighi in materia di trasparenza dei contratti di lavoro, a chi sono rivolti e le sanzioni previste dal decreto. 

Nuova dichiarazione di assunzione: quali sono i casi di applicazione del Decreto Trasparenza

Il decreto è rivolto a tutte le aziende (a prescindere dal fatturato e dal numero di lavoratori) e trova applicazione nei seguenti casi:

  • nuovi rapporti di lavoro instaurati a decorrere dal 13 agosto 2022;
  • contratti di lavoro in corso alla data del 1° agosto 2022 (in questo caso la dichiarazione va fornita dai datori di lavoro previa richiesta scritta del lavoratore entro sessanta giorni dalla domanda).

Per quanto riguarda le tipologie di contratto, è bene chiarire che l'adempimento è rivolto non solo ai rapporti subordinati e parasubordinati, ma anche per i rapporti di lavoro autonomo coordinato e continuativo e ai rapporti di lavoro occasionale.

Le informazioni da inserire nella nuova dichiarazione di assunzione

Stando alle istruzioni incluse dal provvedimento, l'azienda è tenuta a fornire al lavoratore una serie di informazioni che descrivono nel dettaglio il rapporto di lavoro. Ecco, di seguito, l'elenco dei punti da compilare: 

  • Identità delle parti;
  • Luogo di lavoro (specificare se il lavoratore dovrà recarsi in luoghi diversi o se è libero di determinare il proprio luogo di lavoro);
  • Sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • Inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore;
  • Data di inizio del rapporto di lavoro;
  • Tipologia di rapporto di lavoro (specificando la durata, in caso di contratti a termine);
  • Durata del periodo di prova e formazione (se previsti);
  • Durata delle ferie e di eventuali congedi retribuiti;
  • Compenso e i relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • Programmazione dell'orario ordinario di lavoro;
  • Eventuale richiesta di ore straordinarie e relativa retribuzione;
  • Le procedure relative ai cambiamenti di turno, laddove previsto;
  • Durata e forma del preavviso, nonché la procedura in caso di recesso del datore o del lavoratore;
  • Contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro;
  • Enti e istituti che ricevono i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

Modalità di comunicazione delle informazioni e sanzioni

Queste informazioni rese obbligatorie dal Decreto Trasparenza devono essere fornite al lavoratore (in formato cartaceo o elettronico) insieme al contratto di assunzione oppure entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Il provvedimento, inoltre, dispone che alcune informazioni considerate "non essenziali" possono essere comunicate al lavoratore entro un mese dalla data di inizio della prestazione lavorativa (per approfondire, consulta la versione integrale del testo del Decreto Trasparenza).

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative previste in caso di denuncia da parte del lavoratore di mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro può applicare una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro, per ogni lavoratore interessato.

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