A partire dal 14 ottobre e fino al 13 dicembre 2021, le partite Iva con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro possono inoltrare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni (Dl n. 41/2021) e dal Decreto Sostegni Bis (Dl n. 73/2021).
Stando al provvedimento reso noto dall'Agenzia delle Entrate, i beneficiari di questa misura sono i liberi professionisti e le imprese più strutturate che ad oggi non hanno goduto di alcuna forma di ristoro economico (per approfondire, scarica la circolare pubblicata dall'Agenzia delle Entrate). Nello specifico, sono due i contributi messi a disposizione dei titolari di partita Iva con ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro:
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contributo "sostegni", a cui possono accedere i soggetti che hanno registrato un calo di almeno il 30% del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al 2019;
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contributo "bis-alternativo", a cui possono accedere i soggetti che hanno registrato una riduzione di almeno il 30% del fatturato per il periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Modalità di accesso e calcolo dei contributi
I titolari di partita Iva, che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo e che rispondono ai requisiti richiesti, possono compilare e inoltrare il modulo fornito dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, entro i 60 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento (termine ultimo 13 dicembre 2021).
Per il calcolo degli importi dovuti, bisogna distinguere 3 possibili casi (ricordiamo che i due contributi sono cumulabili e i titolari di partita Iva possono inviare richiesta per entrambe le forme di ristoro):
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Per i soggetti che richiedono solo il contributo "sostegni", sarà applicata una percentuale del 20% sulla differenza dell'importo medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 rispetto al 2019. In questo caso, sarà riconosciuto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (la cifra riconosciuta a ciascun soggetto non potrà superare il tetto massimo di 150 mila euro). Inoltre, agli stessi soggetti richiedenti verrà riconosciuto anche il contributo automatico previsto dal Decreto Sostegni Bis.
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Per i soggetti che richiedono solo il contributo "bis-alternativo", sarà applicata una percentuale del 30% sulla differenza dell'importo medio medio mensile per il periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
- Per i soggetti che richiedono sia il contributo "sostegni" che il contributo "bis-alternativo", sarà applicata invece una percentuale del 20% sulla differenza registrata. In questo caso, inoltre, ai soggetti non sarà riconosciuto il contributo automatico previsto dal Decreto Sostegni Bis.
Per quanto riguarda i pagamenti, i titolari di partite Iva potranno ottenere gli importi riconosciuti mediante accredito sull'IBAN indicato nella domanda, oppure come credito d'imposta da usare in compensazione.