Nuove regole per alcune tipologie di imballaggi monouso utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering. Il Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143, entrato in vigore l'8 agosto, ha introdotto nel Codice dell'ambiente uno specifico obbligo di biodegradabilità e compostabilità per determinate categorie di imballaggi, che dalla stessa data possono essere messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se certificati da organismi accreditati secondo la norma UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Il provvedimento assume particolare rilevanza per il comparto hospitality perché comprende espressamente imballaggi destinati a hotel, ristoranti e catering, dalle confezioni utilizzate per alimenti e bevande consumati nei locali alle monoporzioni di alcuni condimenti, fino a determinate confezioni monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene nelle strutture ricettive.

Quali imballaggi sono interessati

Il nuovo articolo 226-quinquies del D.Lgs. 152/2006 individua quattro categorie. Oltre agli imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, per il settore hospitality sono particolarmente rilevanti:

  • gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering;
  • gli imballaggi di plastica monouso contenenti porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero;
  • gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene destinati all'utilizzo nel settore ricettivo, riferiti a una singola prenotazione e destinati a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

Per le monoporzioni sono previste alcune eccezioni. Restano fuori gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza ulteriori preparazioni e quelli necessari per esigenze di sicurezza e igiene nelle strutture in cui è richiesta una cura individuale, come ospedali, cliniche e RSA.

Il decreto non supera inoltre i divieti già previsti dalla normativa europea sui prodotti in plastica monouso. In particolare, i piatti di plastica monouso già vietati dalla disciplina SUP non tornano ad essere ammessi semplicemente perché compostabili.

Da quando si applica l'obbligo e cosa succede alle scorte

L'obbligo è già in vigore dall'8 agosto 2026: da questa data gli imballaggi appartenenti alle categorie indicate dal decreto possono essere messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale soltanto se certificati biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Il 1° gennaio 2030 non è quindi la data di partenza dell'obbligo italiano. Questa scadenza riguarda invece il PPWR, il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che dal 2030 introdurrà specifiche restrizioni per alcuni formati monouso utilizzati anche nel settore alberghiero e della ristorazione. Dalla stessa data diventeranno applicabili anche le specifiche sanzioni previste dal D.L. 143/2026.

Per hotel e ristoranti non è previsto un termine entro il quale eliminare tutte le scorte già acquistate. La norma fa riferimento alla "prima messa a disposizione sul mercato nazionale" e non introduce uno specifico obbligo di ritiro o distruzione degli imballaggi già entrati nella catena commerciale.

Per le strutture ricettive e le attività HoReCa la conseguenza pratica è quindi soprattutto sugli approvvigionamenti successivi: per le categorie interessate sarà importante verificare con i propri fornitori la conformità degli imballaggi e la relativa certificazione.

Perché il nuovo obbligo è collegato al PPWR

Per comprendere la nuova disposizione è necessario collegarla al Regolamento europeo 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026.

Il PPWR prevede che, a partire dal 1° gennaio 2030, non possano essere immessi sul mercato diversi formati di imballaggio indicati nell'Allegato V. Tra questi figurano proprio gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande consumati nei locali HoReCa, le confezioni monoporzione per condimenti e gli imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene destinati alla singola prenotazione nelle strutture ricettive.

Lo stesso regolamento consente però agli Stati membri, in presenza delle condizioni previste, di mantenere per alcune categorie una disciplina nazionale che permetta l'utilizzo di imballaggi compostabili. Una delle condizioni era che il requisito nazionale di compostabilità fosse già previsto prima dell'applicazione del PPWR, fissata al 12 agosto 2026.

È anche per questa ragione che il decreto italiano è stato approvato all'inizio di agosto ed è entrato in vigore l'8 agosto 2026. Il nuovo sistema consente quindi di mantenere uno spazio per determinate soluzioni monouso, purché rispettino le condizioni stabilite dal regolamento europeo e siano certificate come biodegradabili e compostabili.

Cosa comporta per hotel, ristoranti e fornitori

La norma è formulata con riferimento alla prima messa a disposizione sul mercato nazionale degli imballaggi e interessa quindi in modo diretto produttori, importatori e operatori della relativa filiera. Per un hotel o un ristorante che acquista normalmente le forniture da operatori già presenti sul mercato italiano, il tema riguarda soprattutto la conformità dei nuovi approvvigionamenti, mentre il decreto non stabilisce una data entro la quale debbano essere eliminate le scorte già acquistate.

Per le strutture può quindi essere utile iniziare a verificare insieme ai propri fornitori quali tipologie di imballaggio rientrano nel nuovo regime e quale documentazione ne attesta la conformità. La semplice indicazione commerciale "compostabile" non è sufficiente: il decreto richiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati in conformità alla UNI EN 13432 o a standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Particolare attenzione può essere necessaria nelle aree breakfast e ristorazione, per confezioni e monoporzioni, e nelle camere, dove il tema si intreccia con la progressiva evoluzione delle amenities e delle linee cortesia monouso.

Le sanzioni specifiche scatteranno dal 1° gennaio 2030

Il decreto introduce anche un nuovo regime sanzionatorio, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2030. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni sulla compostabilità, anche attraverso dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, comporterà una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

La sanzione potrà essere aumentata fino al quadruplo del massimo quando la violazione riguardi quantitativi di imballaggi il cui valore sia superiore al 10% del fatturato del trasgressore.

Il D.L. 143/2026 è attualmente in vigore ma deve ancora completare il proprio iter di conversione in legge. Il 23 settembre il Senato ha approvato il disegno di legge introducendo alcune modifiche. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Il termine per la conversione resta fissato al 6 ottobre 2026.

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