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Dal 1° gennaio 2027 cambieranno le sanzioni previste in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno. La modifica interessa direttamente i gestori delle strutture ricettive, tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Cosa cambia dal 1° gennaio 2027

La principale novità, introdotta dal Decreto Legislativo n. 147 del 7 agosto 2026, riguarda il modo in cui viene calcolata la sanzione in caso di omessa o infedele dichiarazione annuale. Con la disciplina attuale, la mancata presentazione della dichiarazione o la presenza di errori può comportare una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'importo dovuto, anche quando l'imposta di soggiorno è stata regolarmente versata.

Questo significa che una struttura che abbia correttamente riscosso e versato al Comune tutta l'imposta di soggiorno, ma abbia successivamente omesso la dichiarazione annuale, può comunque essere soggetta a una sanzione calcolata sull'importo dell'imposta. In una situazione di questo tipo, la sanzione può risultare evidentemente sproporzionata rispetto all'inadempimento dichiarativo.

Dal 1° gennaio 2027 il meccanismo cambierà. Per l'omessa presentazione della dichiarazione la sanzione sarà pari al 100% del tributo non versato, mentre in caso di dichiarazione infedele sarà pari al 40% del tributo non versato. In entrambi i casi la sanzione non potrà essere inferiore a 50 euro.

La nuova disciplina riguarda non soltanto i gestori delle strutture ricettive, ma anche i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, oppure intervengono nel relativo pagamento, come portali di prenotazione e intermediari. Le stesse disposizioni si applicano inoltre, per quanto di competenza, alle compagnie di navigazione e aeree tenute agli adempimenti relativi al contributo di sbarco.

La differenza è quindi sostanziale: la sanzione percentuale non sarà più parametrata genericamente all'importo dovuto, ma all'eventuale imposta che risulta ancora da versare. Se l'imposta è stata interamente e tempestivamente versata, non vi sarà quindi un tributo non versato sul quale applicare la percentuale, fermo restando il minimo di 50 euro previsto per la violazione dichiarativa.

Dichiarazione e versamento restano due adempimenti distinti

Le novità introdotte dal Decreto Legislativo 7 agosto 2026 per l'omessa o infedele dichiarazione non modificano, nella sostanza, le sanzioni previste quando l'imposta di soggiorno non viene versata, viene versata solo in parte oppure viene versata in ritardo.

Il decreto legislativo, infatti, elimina il precedente rinvio contenuto nella normativa specifica sull'imposta di soggiorno, ma conferma l'applicazione della disciplina generale prevista per le violazioni relative ai tributi regionali e locali. Le stesse regole continuano quindi ad applicarsi anche all'imposta di soggiorno.

In caso di omesso o parziale versamento entro la scadenza prevista, la sanzione è pari al 25% dell'importo non versato. Se il pagamento viene effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Per ritardi fino a 15 giorni è prevista un'ulteriore riduzione, calcolata in funzione dei giorni trascorsi.

È inoltre possibile ricorrere, quando ne ricorrono le condizioni, al ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare spontaneamente il mancato o tardivo pagamento versando l'imposta dovuta e una sanzione ridotta. L'entità della riduzione dipende dal tempo trascorso dalla violazione. Ad esempio, in caso di mancato pagamento regolarizzato entro 30 giorni, il ravvedimento consente di ridurre la sanzione a un decimo del minimo della sanzione applicabile.

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