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Con la pubblicazione del decreto attuativo, sono state definite le regole operative della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, con particolare riguardo alla procedura di accesso, alle comunicazioni periodiche e alla documentazione da conservare. In attesa del decreto direttoriale con la modulistica e la data di apertura della piattaforma GSE, è utile fare il punto della situazione per comprendere come funziona l'agevolazione e quali aspetti le imprese devono iniziare a valutare.

L'iperammortamento prevede la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi e si applica sugli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi. In pratica, l'impresa può dedurre fiscalmente un importo superiore rispetto al costo effettivamente sostenuto, ma solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario. Il beneficio rileva per le imposte sui redditi, quindi IRPEF o IRES, mentre non produce effetti ai fini IRAP.

Quali sono gli investimenti agevolabili

Come confermato dal decreto attuativo, il meccanismo riguarda due categorie di investimenti agevolabili:

  • i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli allegati IV e V alla legge n. 199/2025. Si tratta di beni che riprendono l'impostazione già conosciuta con il piano Industria 4.0, con riferimento agli investimenti materiali e immateriali collegati alla digitalizzazione dei processi produttivi.

  • i beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. In questo caso, l'obiettivo è sostenere investimenti che aiutano l'impresa a ridurre la dipendenza energetica e a produrre energia per i propri fabbisogni aziendali.

Focus sugli investimenti in rinnovabili

Per gli investimenti destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, il decreto attuativo a specificato quali son i beni materiali agevolabili rientrano nella misura:

  • gruppi di generazione dell'energia elettrica
  • trasformatori a monte dei punti di connessione e i misuratori
  • impianti per la produzione di energia termica ad uso esclusivo come calore di processo
  • servizi ausiliari di impianto
  • impianti per lo stoccaggio dell'energia asserviti ai gruppi di generazione.

Per questa categoria di investimenti, il completamento non coincide con la semplice consegna del bene, ma con la data di fine lavori. È un dettaglio operativo importante, perché incide sulla corretta pianificazione della procedura e sul rispetto delle scadenze.

Inoltre, la misura prevede anche un limite dimensionale. La producibilità massima attesa dell'impianto non può superare il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Il fabbisogno viene calcolato sulla base dei consumi medi annui dell'esercizio precedente, secondo le formule e i fattori di conversione previsti dall'Allegato 1 al decreto. In questo modo, l'agevolazione viene collegata all'autoconsumo aziendale e non a impianti sovradimensionati o pensati principalmente per la cessione di energia.

I sistemi di accumulo sono ammessi, ma solo se asserviti ai nuovi gruppi di generazione acquistati nell'ambito dello stesso investimento e se proporzionati all'impianto. Un sistema di accumulo autonomo, non collegato a un nuovo impianto di generazione contestuale, non rientra quindi nel perimetro dell'iperammortamento per le rinnovabili. La proporzionalità tra capacità di accumulo e impianto di generazione sarà uno degli elementi oggetto di verifica nella perizia tecnica asseverata, obbligatoria per tutti gli investimenti.

Infine, per il fotovoltaico resta il vincolo di provenienza europea. I moduli, infatti, devono essere iscritti nell'apposito registro ENEA nelle categorie previste. La soppressione del vincolo "Made in Europe" per i beni degli allegati IV e V non si estende quindi ai moduli fotovoltaici. La misura prevede anche dei massimali di costo ammissibile per gli impianti fotovoltaici:

  • il limite di 1.420 euro/kW per impianti fino a 20 kWp 
  • il limite di 840 euro/kW per impianti oltre 1.000 kWp.

I costi eccedenti i massimali, quindi, non concorrono alla base di calcolo della maggiorazione.

Aliquote, scaglioni e calcolo della maggiorazione

L'iperammortamento prevede una maggiorazione del costo di acquisizione articolata per scaglioni. La percentuale si applica in modo progressivo alle diverse quote dell'investimento agevolabile:

Quota di investimento agevolabile Maggiorazione prevista Valore fiscalmente ammortizzabile
Fino a 2,5 milioni di euro 180% 280% del costo del bene
Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro 100% 200% del costo del bene
Oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro 50% 150% del costo del bene

In altri termini, nella prima fascia il costo fiscalmente riconosciuto arriva al 280% del costo effettivo del bene; nella seconda fascia al 200%; nella terza al 150%. Il beneficio viene quindi calcolato sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità, applicando progressivamente gli scaglioni previsti.

La maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo e che il GSE abbia dato esito positivo alle verifiche. Per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, rientranti negli allegati IV e V, è inoltre richiesta l'avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Un esempio può aiutare a comprendere meglio il meccanismo. Se un'impresa realizza investimenti agevolabili per 4 milioni di euro, i primi 2,5 milioni rientrano nella fascia con maggiorazione al 180% e assumono quindi un valore fiscale pari al 280% del costo sostenuto, cioè 7 milioni di euro. La parte eccedente, pari a 1,5 milioni di euro, rientra invece nel secondo scaglione e viene valorizzata al 200%, per un importo fiscalmente rilevante di 3 milioni di euro. In totale, a fronte di un investimento reale di 4 milioni, l'impresa potrà considerare ai fini dell'ammortamento fiscale un valore complessivo di 10 milioni di euro, con effetti sulla riduzione dell'imponibile IRES o IRPEF lungo il periodo di ammortamento del bene.

La procedura di accesso tramite GSE

L'accesso all'Iperammortamento 2026 passa attraverso la piattaforma informatica del GSE, con accesso tramite SPID o CIE. La procedura è articolata in tre fasi obbligatorie e sequenziali: comunicazione preventiva, comunicazione di conferma e comunicazione di completamento.

La comunicazione preventiva deve essere inviata per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti. Al suo interno l'impresa deve indicare:

  • i dati identificativi
  • la tipologia, l'ammontare degli investimenti e la data prevista di interconnessione dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegati IV e V)
  • la tipologia, l'ammontare degli investimenti e la data prevista di entrata in funzione beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
  • i dati relativi all'applicazione della maggiorazione.

Dopo l'esito positivo del GSE, l'impresa deve trasmettere entro 60 giorni la comunicazione di conferma dell'investimento. In questa fase occorre indicare la data e l'importo dell'ultima quota di acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, insieme ai dati identificativi delle fatture agevolabili. Per i beni in leasing, il requisito del 20% si considera rispettato con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.

La comunicazione di completamento deve essere trasmessa al termine degli investimenti, dopo l'interconnessione dei beni digitali degli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. e comunque entro il 15 novembre 2028. Alla comunicazione vanno allegate le attestazioni relative al possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. Il GSE verifica entro 10 giorni il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunicando l'esito della procedura o richiedendo eventuali integrazioni documentali. In caso di richiesta di integrazioni, il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni. Il mancato rispetto di termini e modalità può comportare il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del beneficio. 

Perizia tecnica, certificazione contabile e documenti da conservare

Le caratteristiche tecniche dei beni e l'avvenuta interconnessione devono essere dimostrate con una perizia tecnica asseverata corredata da analisi tecnica. La perizia può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato.

Inoltre, l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da una apposita certificazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dovranno rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione iscritta nell'apposito registro, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC.

Tra i documenti da conservare rientrano: 

  • la perizia tecnica asseverata con analisi tecnica
  • la certificazione contabile del revisore legale
  • le fatture e i documenti di trasporto
  • la documentazione tecnica relativa all'interconnessione.

Tutta la documentazione deve essere resa disponibile in caso di controllo da parte del GSE o dell'Agenzia delle Entrate. 

Comunicazioni periodiche e monitoraggio

Oltre alle tre comunicazioni legate all'accesso alla misura, il decreto ha introdotto l'obbligo di reportistica periodica e continuativa, che non si esaurisce con il completamento dell'investimento, ma prosegue fino al termine della fruizione della maggiorazione, cioè fino all'ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate.

Nella pratica, le imprese due ulteriori comunicazioni, con contenuti e scadenze differenti:

  • La prima comunicazione periodica (comunicazione consuntiva/previsionale) deve essere inviata entro il 20 gennaio di ciascun anno e contiene i dati sugli investimenti effettuati nell'anno precedente, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell'esercizio in corso
  • La seconda comunicazione periodica (comunicazione integrativa con piano di ammortamento) deve essere trasmessa entro il successivo 30 giugno e integra la precedente con il piano di ammortamento, indicando le quote di maggiorazione imputate in ciascun esercizio.

Questo sistema consente al GSE, al MIMIT, al MEF e all'Agenzia delle Entrate di monitorare nel tempo la spesa fiscale collegata all'agevolazione e di verificare che il beneficio venga fruito nei limiti dichiarati, con le aliquote corrette e senza deduzioni anomale Il GSE, infatti, trasmette almeno mensilmente i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari. I modelli di comunicazione e le istruzioni operative saranno approvati con successivi decreti direttoriali e resi disponibili sulla piattaforma GSE e sul portale Incentivi.gov.it.

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