Dal 1° maggio 2026 cambiano gli adempimenti legati alle provvigioni versate ad agenzie di viaggio, portali, intermediari e soggetti che operano nei rapporti di commissione, mediazione o procacciamento d'affari. La novità riguarda da vicino anche hotel e strutture ricettive, chiamati a verificare quando sia necessario applicare la ritenuta prevista dalla normativa italiana.
Un chiarimento rilevante sul piano operativo riguarda Booking.com che, su richiesta delle associazioni di categoria, ha emesso la documentazione che attesta la residenza fiscale nei Paesi Bassi e l'assenza di una stabile organizzazione in Italia. Di conseguenza, sulle provvigioni versate a Booking.com per i servizi prestati, le strutture ricettive italiane non devono effettuare la ritenuta.
Ritenuta sulle provvigioni: cosa cambia dal 1° maggio 2026
A partire dal 1° maggio 2026, quando un'impresa versa provvigioni ad agenzie di viaggio e turismo, o ad altri soggetti che operano in rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio o procacciamento d'affari, deve verificare se sia necessario applicare la ritenuta prevista dall'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973 e dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 33/2025.
La disciplina interessa anche le provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni presenti in Italia di soggetti non residenti. Per questo motivo, il tema non riguarda soltanto i rapporti con operatori italiani, ma anche i pagamenti effettuati verso fornitori esteri che svolgono attività rilevanti per il mercato italiano.
Di seguito i diversi casi che determinano l'applicabilità o meno della ritenuta sulle commissioni:
- Intermediario, portale o piattaforma con residenza fiscale in Italia: la ritenuta si applica sulle somme corrisposte a titolo di provvigioni.
- Soggetto estero con stabile organizzazione in Italia: la ritenuta si applica alle provvigioni.
- Soggetto estero senza stabile organizzazione in Italia: la ritenuta non si applica, ma è consigliabile che la struttura disponga di documentazione idonea che attesti l'assenza di stabile organizzazione in Italia.
Per approfondire il funzionamento e gli importi della ritenuta, vedi: Ritenute d'acconto sulle commissioni di portali e agenzie - importi e applicazione.
Verificare la documentazione
Per applicare correttamente la normativa, in caso di dubbi, la struttura ricettiva deve acquisire la documentazione necessaria dal soggetto non residente. Tra i documenti utili rientrano, ad esempio, il certificato di residenza fiscale e le dichiarazioni relative al regime fiscale applicabile.
Questa documentazione serve a capire se la provvigione rientri nell'ambito della normativa italiana oppure se possa essere esclusa, ad esempio, per effetto di convenzioni internazionali contro la doppia imposizione o per l'assenza di una stabile organizzazione in Italia.
In mancanza di documenti adeguati, il rischio è che, in caso di verifica fiscale, venga contestata alla struttura la mancata applicazione della ritenuta. Per questo è opportuno che eventuali dichiarazioni siano datate e conservate dall'impresa.
Il caso di Booking.com
Nel caso specifico di Booking.com B.V., Federalberghi ha richiesto e ottenuto la documentazione necessaria per chiarire il trattamento delle provvigioni versate dalle strutture ricettive italiane, da cui emerge che Booking.com B.V. è una società stabilita nei Paesi Bassi, con sede ad Amsterdam, fiscalmente residente nei Paesi Bassi (rientrando nella convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Paesi Bassi) e non dispone di una stabile organizzazione in Italia.
Alla dichiarazione è allegato anche il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità fiscale olandese, riferito all'anno 2026.
Un adempimento da gestire con attenzione
La novità conferma l'importanza di verificare con precisione la posizione fiscale di tutti i fornitori esteri a cui vengono corrisposte provvigioni. Il caso Booking.com è stato chiarito attraverso una documentazione specifica, ma lo stesso principio può riguardare anche altri intermediari o piattaforme.
Per le strutture ricettive, quando le provvigioni vengono corrisposte a una piattaforma, a un portale o a un intermediario estero, è quindi consigliabile verificare con documenti ufficiali la residenza fiscale del soggetto che percepisce i compensi e l'eventuale presenza di una stabile organizzazione in Italia, conservando la documentazione a supporto in caso di controlli.






