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Il Ministero del Turismo ha pubblicato nuovi chiarimenti su un tema molto importante per strutture ricettive, locatori, intermediari e piattaforme online: la responsabilità in caso di mancata indicazione del Codice Identificativo Nazionale negli annunci pubblicati su portali immobiliari, siti di intermediazione e piattaforme di prenotazione. In pratica, questo aiuta a capire se la sanzione riguarda la struttura ricettiva o il portale.

La questione è particolarmente delicata perché, secondo quanto segnalato da Federalberghi, sono stati riportati diversi casi in cui alcune strutture ricettive sarebbero state sanzionate per la mancata pubblicazione del CIN su un portale telematico. Per fare chiarezza, Federalberghi ha chiesto al Ministero del Turismo un chiarimento ufficiale sui soggetti effettivamente responsabili nei diversi casi.

Il chiarimento pubblicato dal Ministero aiuta a distinguere due diverse situazioni:

  • Se l'annuncio viene pubblicato direttamente dal titolare della struttura o dal locatore, la mancata indicazione del CIN è imputabile a chi ha effettuato la pubblicazione.
  • Se invece l'annuncio viene pubblicato tramite un intermediario o una piattaforma telematica, la responsabilità non ricade automaticamente sulla struttura, dato che gli intermediari e i gestori dei portali sono tenuti a garantire che il CIN sia indicato negli annunci pubblicati.

Vediamo nel dettaglio cosa significa questa distinzione e come tutelarsi in caso di controlli delle autorità competenti.

Quando risponde il titolare della struttura o il locatore

Il titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, così come il locatore di immobili destinati a locazione turistica o breve, ha l'obbligo di indicare il CIN negli annunci che pubblica direttamente.

Questo significa che, se l'hotel, la struttura extralberghiera o il locatore inserisce autonomamente un annuncio su un sito web, su un portale o su un altro canale di comunicazione e omette il codice, la violazione è direttamente riconducibile al soggetto che ha pubblicato l'annuncio.

In questi casi, quindi, la sanzione può riguardare il titolare o il locatore, perché è lui ad aver gestito direttamente la pubblicazione senza indicare il codice richiesto.

Annunci pubblicati tramite intermediari e piattaforme

Diverso è il caso degli annunci pubblicati attraverso intermediari immobiliari, agenzie, portali telematici o piattaforme di prenotazione. Il chiarimento ministeriale precisa che anche questi soggetti sono destinatari dell'obbligo di indicare il CIN negli annunci.

Di conseguenza, se un annuncio viene pubblicato tramite un intermediario o un gestore di piattaforma, la mancata indicazione del codice può comportare la sanzionabilità di questi soggetti. Intermediari e piattaforme devono infatti adottare misure idonee per evitare la pubblicazione di annunci privi del CIN.

Per le strutture ricettive e per i locatori, questo punto è molto rilevante, considerando che la sola assenza del codice su un portale non comporta necessariamente la responsabilità del titolare della struttura. Il titolare o il locatore può essere sanzionato solo se, dopo l'accertamento e previo contraddittorio con l'interessato, emerge che non ha comunicato il CIN al soggetto incaricato della pubblicazione dell'annuncio.

Il punto centrale: dimostrare di aver comunicato il CIN

Il chiarimento sposta l'attenzione su un aspetto pratico: il titolare della struttura deve poter dimostrare di aver trasmesso correttamente il CIN all'intermediario o alla piattaforma incaricata della pubblicazione.

Per questo è consigliabile conservare una traccia delle comunicazioni inviate ai portali, alle agenzie o agli altri soggetti che gestiscono gli annunci. Email, conferme scritte, screenshot delle aree riservate o ticket di assistenza possono essere utili per dimostrare che la struttura ha adempiuto al proprio obbligo di comunicazione.

In questo modo, in caso di contestazione, la struttura può chiarire la propria posizione e distinguere la propria responsabilità da quella del soggetto che ha effettivamente pubblicato o gestito l'annuncio online.

Gli obblighi previsti per il CIN: cosa prevede la normativa

Il Codice Identificativo Nazionale deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui si trova la struttura e deve essere indicato in ogni annuncio, ovunque pubblicato e comunicato.

L'obbligo riguarda i titolari delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, i locatori di immobili destinati a finalità turistiche o locazioni brevi, ma anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici.

Le sanzioni per mancata esposizione o indicazione del CIN

La mancata esposizione o indicazione del CIN comporta una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale viene accertata la violazione. È inoltre prevista la rimozione immediata dell'annuncio irregolare pubblicato.

La sanzione si applica in relazione alla violazione accertata e ai soggetti obbligati. Per cui i controlli riguardano sia l'ottenimento del CIN, sia il fatto che venga riportato correttamente su tutti i canali in cui la struttura o l'immobile sono promossi.

Le altre sanzioni

Oltre alla mancata indicazione del codice negli annunci, la FAQ ministeriale riepiloga anche altre fattispecie sanzionatorie collegate al CIN e agli obblighi previsti dalla normativa.

In caso di assenza del CIN, la sanzione pecuniaria va da 800 a 8.000 euro. Questa violazione riguarda il titolare della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera e chi propone o concede in locazione unità immobiliari o porzioni di esse per finalità turistiche o locazioni brevi.

Per le locazioni turistiche, sono inoltre previste sanzioni specifiche in caso di assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, quando richiesti dalla normativa applicabile, e in caso di mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio funzionanti, nonché degli estintori portatili a norma di legge.

Per l'esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale senza SCIA, la sanzione va da 2.000 a 10.000 euro.

Cosa devono controllare le strutture ricettive

Alla luce dei chiarimenti, le strutture ricettive dovrebbero verificare la presenza del CIN su tutti i canali diretti e indiretti:

  • sito web ufficiale;
  • schede sui portali di prenotazione;
  • annunci gestiti da intermediari;
  • comunicazioni commerciali e altri spazi online in cui viene promossa la struttura.

Quando l'annuncio è gestito da un soggetto esterno, è importante inviare il codice in modo tracciabile e chiedere conferma dell'avvenuto aggiornamento. In sintesi, la struttura non è automaticamente responsabile per l'omissione commessa da un portale, ma deve rispettare i propri obblighi e conservare documentazione utile a provarlo.

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