Chiariti a pochi giorni dalla scadenza tutti gli aspetti con cui gli intermediari (inclusi i più noti portali, quali Airbnb e Booking) dovranno trattenere le tasse dai proprietari di case vacanza, b&b e affittacamere non in forma di impresa, e versarle come sostituti d'imposta.
Non è un mistero che gli albergatori abbiano più volte denunciato concorrenza sleale da parte di innumerevoli case vacanza messe a disposizione su Airbnb, e ora sempre più presenti anche su Booking e altre piattaforme.
La prima ragione è che tantissime attività vengono classificate come "non professionali" (cioè non esercitate in forma di impresa), per cui fino ad oggi potevano con facilità evadere le tasse, considerato che non è obbligatorio registrare i contratti di locazione al di sotto dei 30 giorni.
Ora, in pratica, la responsabilità è lasciata ai gestori dei portali, che dovranno trattenere l'importo relativo alla tassa al momento del pagamento online (la ritenuta sarà del 21% che corrisponde alla cedolare secca), versando al proprietario solo la restante parte del canone di locazione.
Quindi, non potranno più sfuggire al fisco tutte quelle case vacanza, b&b e affittacamere (gestite da persone fisiche, in forma non impenditoriale) presenti su Airbnb, Booking e altre piattaforme, che vengono prenotate e pagate direttamente online (vedi l'articolo Airbnb sostituto d'imposta).
Si attendevano però dei chiarimenti, soprattutto dopo che da più parti sono state sollevate obiezioni sulla possibilità di applicare operativamente la legge. Chiarimenti che sono arrivati, come vedremo nel paragrafo seguente, e che dissolvono i dubbi sull'obbligo di trattenere le somme e versarle mensilmente.
I provvedimenti "in extremis" dell'Agenzia delle Entrate
Fino all'ultimo momento c'erano stati dubbi sull'applicabilità della cosidetta "tassa Airbnb", denominata in questo modo poichè l'intento manifestato dal legislatore era di far emergere dei redditi in nero dovuti alla forte espansione della "shared economy" e della miriade di case private che negli ultimi anni sono state pubblicate su Airbnb e piattaforme simili. La conseguenza è stata un impatto dirompente sia sul settore ricettivo in generale, sia dal punto di vista della fiscalità, per cui gli strumenti a disposizione non erano adatti a gestire il nuovo fenomeno.
Solo martedì 5 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha emanato i dovuti chiarimenti (ris. n. 88/E), creando il codice tributo 1919 da utilizzare per il pagamento con F24 da parte dei sostituti d'imposta. La ritenuta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata.
La prima scadenza è stata fissata per il 17 Luglio (il 16, che è la data prevista, è domenica) e si applica per tutte le locazioni brevi stipulate a partire dal 1° Giugno 2017.
La tassa "Airbnb" in sintesi
A parte la sua denominazione di "tassa Airbnb", la tassa sulle locazioni brevi prevede che qualsiasi intermediario (online o anche tradizionale, quali le agenzie viaggi e agenzie immobiliari) sia tenuto al versamento come sostituto d'imposta, trattenendo l'importo del 21% al momento del pagamento. Diamo di seguito alcuni chiarimenti più specifici sulla disciplina fiscale che si applica alle locazioni brevi, e sull'applicazione della legge, come da risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88/E del 5 Luglio 2017:
- Locazioni Brevi - Le novità sulla disciplina fiscale degli affitti brevi è stata introdotta quest'anno (articolo 4, DL n.50/2017), prevedendo un trattamento specifico per i contratti di locazione tra persone fisiche (che quindi non esercitano in forma di impresa) fino a 30 giorni di durata, inclusi quelli che prevedono servizi accessori tipici di un'attività ricettiva, quali il cambio biancheria, pulizia dei locali, ed altro.
- Versamento con il modello F24 - La risoluzione n. 88/E, emanata solo pochi giorni in anticipo rispetto alla data della prima scadenza (17 Luglio 2017) ha emanato il nuovo codice tributo da usare nel modello F24, il codice "1919" (ritenuta operata all’atto del pagamento del canone relativo alla locazione breve - articolo 4, comma 5, DL n. 50/2017). La disposizione chiarisce anche in modo definitivo le eccezioni sollevate da Airbnb e altri operatori sulla non applicabilità, chiarendo nei dettagli tutte le modalità operative e le procedure relative alla trattenuta, al versamento (entro il 16 del mese successivo) e alla comunicazione annuale a cui sono tenuti i sostituti d'imposta.
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